Rinvio ai CCNL vigenti nel calcolo del superminimo contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6635 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola negoziale che rinvia alle “retribuzioni base” previste dai CCNL “vigenti” esprime la volontà di rimettere ai contratti collettivi via via vigenti nel tempo la nozione di retribuzione su cui calcolare la maggiorazione percentuale, la quale va erogata anche in caso di variazione dei CCNL, conglobando le voci confluite nei minimi tariffari. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto non investe il risultato interpretativo ma solo la verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, sicché il ricorrente deve indicare specificamente la regola violata e le ragioni dello scostamento. La mera inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto non integrano rinuncia tacita, essendo necessari comportamenti concludenti univoci che rivelino la volontà di non avvalersi del diritto.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio il Consorzio di bonifica, già Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, per ottenere il pagamento, per il periodo aprile 2016 – aprile 2021, dell’integrazione dello stipendio minimo nella misura del 15% prevista dall’art. 30, lett. F), del Regolamento organico del personale approvato nel 1993. La Corte d’appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda, ritenendo che il rinvio recettizio alla “retribuzione base” contenuta nei CCNL applicati implicasse la necessità di calcolare la maggiorazione anche sull’indennità di contingenza e sull’EDR, confluite nei minimi tabellari a seguito della stipulazione dei contratti collettivi successivi. Avverso tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il motivo di ricorso con cui il Consorzio denunciava la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c., sostenendo che la base di calcolo della maggiorazione non dovesse essere ampliata per effetto di una clausola contrattuale sopravvenuta, trattandosi di un superminimo individuale generalizzato non riassorbibile dai successivi aumenti collettivi.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La parte che intende dolersi dell’interpretazione data dal giudice di merito ad un atto negoziale è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, indicando specificamente i canoni asseritamente violati, ma anche a spiegare per quali ragioni la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Il ricorrente, nel caso di specie, si era limitato ad illustrare una ricostruzione esegetica alternativa dell’art. 30, lett. F), senza individuare il vizio interpretativo commesso dalla sentenza impugnata, sicché il motivo non supera il vaglio di ammissibilità alla luce dei principi espressi da Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 7129/2017 e Cass. n. 11849/2024.
Per la parte residua, il motivo è stato ritenuto non fondato. La Corte territoriale aveva offerto una interpretazione plausibile della clausola, correttamente valorizzando il tenore letterale della disposizione che rinvia alle retribuzioni base previste dai CCNL “vigenti”. Tale rinvio esprime la volontà di rimettere ai contratti collettivi via via vigenti la nozione di retribuzione su cui calcolare la maggiorazione, che va erogata anche in caso di variazione dei CCNL: a decorrere dall’1.1.2006, in forza dell’art. 64 del CCNL Consorzi di Bonifica del 2005, la percentuale avrebbe dovuto essere riconosciuta anche sull’indennità di contingenza e sull’EDR, in quanto conglobati nei minimi tariffari dalle parti sociali.
Quanto alla dedotta rilevanza del comportamento concludente del lavoratore, che per quindici anni non aveva avanzato doglianze, la Corte ha chiarito che la volontà tacita di rinunziare ad un diritto richiede comportamenti concludenti univoci. La mera inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto, anche se imputabili al titolare, non consentono di dedurne la volontà di rinunciare, potendo essere frutto di ignoranza o di altra causa. La tolleranza del creditore non può giustificare l’inadempimento del debitore né comportare una modificazione della disciplina contrattuale, in linea con la giurisprudenza richiamata da Cass. n. 33731/2023 e Cass. n. 6635/1981.
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Nota della Redazione
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