Consorzio di cooperative in ATI responsabile in solido verso il subappaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 12131 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio di cooperative di produzione e lavoro che abbia partecipato alla gara in associazione temporanea di imprese, e sia risultato aggiudicatario, risponde in solido delle obbligazioni assunte dalla consorziata esecutrice verso il subappaltatore e i fornitori. La regola deriva dall’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, che collega la solidarietà all’offerta congiunta dei concorrenti raggruppati o consorziati. La deroga alla disciplina civilistica generale non opera, invece, quando l’affidamento sia avvenuto a favore di un consorzio in forma solitaria, dovendosi in tal caso applicare il principio dell’art. 1372, secondo comma, cod. civ. La responsabilità solidale prescinde dalla titolarità di un rapporto contrattuale diretto con il creditore, perché imputa al consorzio l’attività della consorziata designata per l’esecuzione nell’ambiente dell’offerta cumulativa.
Il Fatto
La vicenda origina da un appalto pubblico affidato, nel 2010, per la realizzazione di adduttrici, reti fognarie e impianti di depurazione in un comprensorio di più comuni. L’appalto era stato aggiudicato a un’A.T.I. comprendente un consorzio di cooperative, capogruppo mandataria, insieme ad altri soggetti. Il consorzio aveva assegnato parte dei lavori a una propria consorziata, la quale aveva a sua volta stipulato un subappalto con un’impresa rimasta creditrice per due fatture insolute relative ai SAL 1 e 2.
Ottenuto un decreto ingiuntivo verso il consorzio, e proposta opposizione da quest’ultimo, il Tribunale aveva revocato il provvedimento monitorio, escludendo la solidarietà del consorzio verso i terzi. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, respingendo l’opposizione e affermando la responsabilità solidale del consorzio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006.
La Motivazione della Corte
La trattazione prende avvio dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizi della procura speciale. La Corte la reputa infondata: il requisito della specialità è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica della procura rispetto all’atto, in ossequio al principio di conservazione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36057/2022 e la successiva Cass. n. 20896/2023, che individua nella contestualità di quattro circostanze la nullità della procura, tutte qui escluse.
Nel merito, il tema riguarda la sussistenza di una responsabilità solidale del consorzio di cooperative per le obbligazioni assunte dalla consorziata verso un terzo. La Corte individua la disciplina applicabile nell’art. 37 d.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, il cui quinto comma collega la solidarietà all’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati.
Il ricorrente sostiene di appartenere a una categoria estranea all’art. 37, e che la solidarietà riguardi solo i componenti dell’ATI. La Corte respinge l’argomento: l’art. 34, lettera e), d.lgs. n. 163/2006 richiama espressamente l’art. 37 anche per i consorzi di cui alla lettera b), tra i quali rientra il consorzio ricorrente; né la norma distingue il tipo di consorziato.
La Corte confronta il proprio indirizzo: Cass. n. 16011/2008 ha affermato la solidarietà del consorzio verso i terzi quando l’appalto sia stato affidato a un’ATI; per converso, Cass. n. 8124/2010 e Cass. n. 1636/2014 hanno escluso la deroga solo ove il consorzio abbia partecipato in forma solitaria. Le pronunce invocate dal ricorrente, osserva la Corte, presuppongono proprio la non applicabilità dell’art. 37 in assenza di ATI.
Il settimo comma dell’art. 37 impone al consorzio di indicare per quali consorziati concorre, con divieto di partecipazione autonoma di questi alla gara. Da ciò deriva che l’attività della consorziata designata è riferibile al consorzio ai fini della solidarietà verso subappaltatori e fornitori, escludendo che il rapporto interno sia privo di rilevanza esterna. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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