Tremonti Ambiente, salvezza dell’agevolazione se l’investimento precede l’abrogazione (Cass. civ. Sez. V n. 12412 del 10.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tremonti Ambiente, il beneficio fiscale di cui all’art. 6, comma 13, legge n. 388/2000 non presuppone l’avvio di alcun procedimento e si sostanzia nella detassazione della quota di reddito destinata all’investimento ambientale, purché l’investimento sia effettuato anteriormente all’abrogazione della norma agevolativa disposta dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012. La salvezza dei procedimenti avviati prima del 26 giugno 2012 non richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso prima di tale data. La tempestività della domanda di rimborso va valutata con riferimento ai termini dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. È ammessa la correzione della motivazione in sede di legittimità in funzione nomofilattica.
Il Fatto
Una società contribuente presenta nel 2013 istanza di rimborso IRES per l’anno 2010, a seguito dell’acquisizione, nell’esercizio 2010, di un impianto fotovoltaico che le aveva consentito l’accesso alla tariffa incentivante del II conto Energia, di cui al d.m. 19 febbraio 2009. La domanda muove dall’incertezza sulla cumulabilità di tale tariffa con l’agevolazione della legge n. 388/2000 e dalla successiva pubblicazione del d.m. 5 luglio 2012.
Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la società ricorre. La C.t.p. accoglie il ricorso e ordina il rimborso; la C.t.r. del Piemonte, in riforma, accoglie l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla tardività dell’opzione, per l’abrogazione intervenuta il 26 giugno 2012. La Corte lo ritiene infondato: dalla sentenza impugnata risulta che il giudice d’appello ha indicato il motivo, che deve intendersi implicitamente respinto nel rigetto complessivo dell’appello.
Il secondo motivo censura l’omessa motivazione sulla stessa questione. La Corte riconosce la carenza, ma afferma il potere di correggere la motivazione, in lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., perché il giudice di merito è pervenuto alla soluzione conforme all’indirizzo della Cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Richiama i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost.
Il terzo motivo investe il riconoscimento dell’agevolazione nonostante l’abrogazione. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6, comma 13, legge n. 388/2000, la definizione di investimento ambientale del comma 15 e l’abrogazione disposta dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012, con la salvezza del comma 11.
L’assunto dell’Ufficio — salvezza subordinata a dichiarazione integrativa o istanza di rimborso anteriori al 26 giugno 2012 — non è condiviso: l’agevolazione non presuppone l’avvio di alcun procedimento, essendo investimento realizzato nel 2010. La domanda di rimborso del 2013 è tempestiva secondo l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
Nota della Redazione
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