Deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti e prova dell’inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 15782 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non è automatica, ma richiede comunque la prova, a carico del contribuente, dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità del costo, da riferire espressamente all’attività di impresa e non ai ricavi in sé. La prova dell’esistenza dell’operazione a monte non equivale alla prova dell’inerenza del costo. È invece esclusa la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali l’operazione documentata in fattura non è mai stata posta in essere. In materia di vizi della motivazione, la sentenza è sindacabile solo entro il minimo costituzionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come riformato nel 2012.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno d’imposta 2008, un maggior reddito d’impresa nei confronti del contribuente, titolare di un’impresa individuale operante nel commercio di materiali ferrosi, contestando l’inesistenza di acquisti da due imprese individuali e da soggetti privati raccoglitori di rottami, con recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta e irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo la natura fittizia delle operazioni contestate ma ammettendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA per gli acquisti dalle due imprese individuali.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, adita con appello principale dall’Ufficio e incidentale dal contribuente, rigettava l’appello dell’Agenzia, riconoscendo la veridicità delle operazioni e la loro completa detraibilità, e accoglieva l’appello incidentale, annullando la sanzione per la violazione del regime del reverse charge. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, senza che la parte intimata si costituisse.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato i motivi di ricorso, dichiarando infondato il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto l’iter argomentativo dei giudici di merito risultava conforme al cd. minimo costituzionale richiesto in tema di vizio motivazionale. Ha altresì dichiarato infondato il secondo motivo, concernente l’asserita violazione del divieto di extrapetizione, rilevando — in qualità di giudice del fatto in caso di “error in procedendo”, alla luce delle Sezioni Unite n. 20181/2019 — che il contribuente aveva proposto appello incidentale anche in relazione alla ritenuta inesistenza delle operazioni.
Quanto al terzo e al quinto motivo, incentrati sull’onere probatorio in materia di operazioni inesistenti, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, non avendo l’Amministrazione precisato se le operazioni contestate fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti, atteso che la diversa qualificazione comporta un differente regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA.
Nel merito della disciplina, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 — come modificato dal d.l. n. 16/2012 — i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche in caso di consapevolezza del carattere fraudolento, salvi i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza, mentre è sempre esclusa la deducibilità dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 8480/2022). In ogni caso, anche per le operazioni soggettivamente inesistenti non si presume l’inerenza del costo all’attività d’impresa: il contribuente è tenuto a fornire la prova della correlazione della spesa con l’attività produttiva di ricavi (Cass. n. 24880/2022).
La Corte ha quindi accolto il quarto motivo, ravvisando l’errore commesso dalla CTR, che aveva sovrapposto la prova dell’esistenza delle operazioni a quella dell’inerenza dei costi ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r., e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione.
Infine, in merito al sesto motivo, riguardante la violazione degli obblighi di registrazione IVA, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di una questione di mero fatto concernente la circostanza dell’annotazione delle fatture nei registri contabili, nella specie accertata dal giudice di merito, per la quale la parte avrebbe dovuto dedurre il vizio di travisamento della prova ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
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Nota della Redazione
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