Il rappresentante doganale indiretto non risponde dell’Iva all’importazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19150 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Iva all’importazione non costituisce parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del regolamento UE n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), ma è disciplinata dall’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE, che rimette agli Stati membri la designazione dei soggetti debitori. Pertanto, in assenza di specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che la prevedano, non sussiste la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per il mancato pagamento dell’Iva all’importazione, della quale risponde unicamente l’importatore. Il principio si applica anche con riferimento all’art. 201, par. 3, del codice doganale comunitario, sostanzialmente identico all’art. 77, par. 3, CDU. La regola non incide, invece, sulla responsabilità solidale per i dazi doganali, che grava sul rappresentante indiretto per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione, né su quella sanzionatoria, che richiede la prova dell’assenza di colpa.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rettificava dichiarazioni di importazione presentate tra il 2010 e il 2012 da alcuni centri di assistenza doganale (CAD) in rappresentanza indiretta della società importatrice, contestando la mancata inclusione nel valore doganale delle merci delle royalties dovute alle licenzianti titolari dei marchi. I giudici di merito, dopo una prima pronuncia favorevole ai contribuenti cassata dalla Suprema Corte, confermavano in sede di rinvio la legittimità degli atti impositivi, affermando la responsabilità solidale dei CAD sia per i dazi sia per l’Iva all’importazione e per le sanzioni. I CAD proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso concernenti l’Iva all’importazione, richiamando il principio affermato dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, causa C-714/20, e recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23526/2022, Cass. n. 23661/2023, Cass. n. 14382/2024). L’art. 77, par. 3, CDU, al pari del previgente art. 201, par. 3, CDC, riferisce la responsabilità del dichiarante e del rappresentante indiretto alla sola obbligazione doganale, che non include l’Iva all’importazione. L’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE, lungi dall’operare un rinvio al codice doganale, demanda agli Stati membri la designazione dei debitori d’imposta, ma una simile designazione deve avvenire con norme chiare e precise, non essendo rinvenibile nell’ordinamento interno una disposizione che indichi il rappresentante indiretto come obbligato solidale per l’Iva. L’accoglimento di tali motivi ha comportato l’assorbimento della questione relativa alla violazione del principio di neutralità dell’Iva.
La Corte ha invece rigettato i motivi concernenti la responsabilità solidale dei CAD per il maggior dazio, affermando che, ai sensi degli artt. 201, par. 3, e 4, punto 18, CDC, in caso di rappresentanza indiretta rispondono sia lo spedizioniere sia l’importatore per il semplice fatto della presentazione della dichiarazione, anche in procedura di domiciliazione. Il ricorso a tale procedura semplificata non esclude la possibilità di operare in rappresentanza diretta, ma i CAD non avevano allegato né provato di aver ricevuto dall’importatore un incarico che attribuisse loro poteri di rappresentanza diretta, né di aver presentato domanda per ottenere l’autorizzazione alla procedura in tale regime. La prassi amministrativa asseritamente illegittima non poteva, pertanto, spiegare alcuna efficacia causale sul regime di responsabilità.
Quanto alle sanzioni, la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi, ribadendo che, in tema di violazioni doganali, la colpa si presume e grava sul contribuente la prova dell’assenza di colpa secondo i canoni della diligenza professionale qualificata. Ha inoltre escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, non essendo stata tempestivamente richiesta dalla maggior parte delle ricorrenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti se e in che modo l’esclusione della responsabilità solidale per l’Iva incida sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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