Detrazione riqualificazione energetica: comunicazione ENEA non è requisito (Cass. civ. Sez. V n. 12421 del 10.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento del beneficio. Tale decadenza, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria. L’adempimento ha infatti finalità essenzialmente statistiche di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, non di controllo delle singole segnalazioni, e non integra un requisito di accesso alla detrazione, che resta subordinato al possesso dell’asseverazione e della certificazione energetica.
Il Fatto
L’ente impositore notificava alla contribuente una cartella di pagamento per il recupero di maggiori IRPEF, addizionale regionale e comunale relative all’anno 2010. L’atto traeva origine dal controllo formale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 36 ter d.P.R. 600/1973, che aveva condotto al disconoscimento delle detrazioni invocate per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficientamento energetico.
La contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, deducendo di aver correttamente documentato le spese e di non essere tenuta a presentare la pratica ENEA, non essendo ancora completati i lavori. Il primo grado accoglieva il ricorso. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche accoglieva parzialmente l’impugnazione dell’ufficio, limitando per il 2009 la detraibilità a una quota e confermando nel resto la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 sotto il profilo della motivazione apparente della sentenza d’appello. Ha inoltre contestato, quanto agli interventi di risparmio energetico, il mancato riconoscimento della detrazione in ragione della tardiva comunicazione all’ENEA.
La Corte ha anzitutto escluso il vizio di motivazione apparente. Il Collegio d’appello, seppure con motivazione concisa, ha indicato l’iter logico seguito, operando riferimento alle fatture allegate e non specificamente contestate. La critica sul punto è stata quindi respinta, non essendo impossibile alcun sindacato di controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ricostruito la questione della comunicazione all’ENEA, richiamando la linea già espressa da Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657 e confermata da Cass. sez. V, 12.7.2024, n. 19309 e Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019. Hanno ribadito che la natura perentoria del termine, a pena di decadenza, non può desumersi né dalla norma attuativa, né dalla lettura sistematica dell’istituto, tenuto conto della finalità di monitoraggio dell’adempimento.
Il Collegio ha preso atto di precedenti di segno contrario, tra cui Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151 e Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178, dichiarando di non condividerne le conclusioni. La comunicazione all’ENEA non integra un requisito per l’accesso alla detrazione, che dipende dal possesso dell’asseverazione e della certificazione energetica: requisiti che l’Amministrazione non ha contestato.
Nel caso concreto, la Corte ha confermato la spettanza integrale della detrazione per le spese di risparmio energetico, correggendo la motivazione del giudice d’appello nella parte in cui riteneva necessario l’invio della comunicazione all’ENEA. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto dichiarato infondato e respinto, con compensazione delle spese dell’intero processo in ragione della complessità e novità delle questioni e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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