Delega di firma dell’avviso di accertamento: legittima anche in bianco (Cass. civ. Sez. V n. 12794 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, è delega di firma e non di funzioni. Essa realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Ne consegue che non trova applicazione la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, e la delega può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato, che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno 2011, contestando l’omessa effettuazione di ritenute d’imposta e, all’esito di indagini finanziarie, movimenti bancari riferiti a rapporti intestati ai soci, ritenuti non giustificati e attinenti a utili extracontabili.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, deducendo in via preliminare la nullità dell’atto per violazione della disciplina sulla delega di firma: il sottoscrittore, capo ufficio ad interim, non rivestiva la qualifica di dirigente di ruolo e la firma sarebbe stata perciò non apposta. La CTP accoglieva il ricorso nel merito, senza decidere l’eccezione preliminare. La CTR della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima la delega perché disposta senza indicazione nominativa, senza esplicitazione delle ragioni e senza limiti temporali. L’Ufficio ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione di diritto sottesa all’unico motivo, con cui l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza per aver ritenuto invalida la delega in bianco.

Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio costante orientamento, secondo cui la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è delega di firma e non di funzioni: essa realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Non è pertanto applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.

Ne deriva che l’attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa. È sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La Corte richiama in tal senso Cass. n. 21839 del 2024 e Cass. n. 11013 del 2019.

Nel caso esaminato la delega, riportata nel ricorso, indica accanto a ciascuna categoria di atto le singole qualifiche rivestite dal delegato autorizzato alla sottoscrizione, tra cui quella di capo ufficio grandi contribuenti. La sentenza impugnata non ha quindi fatto corretta applicazione dei principi esposti.

Il ricorso è accolto, la sentenza di appello cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio sul motivo accolto e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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