Inammissibile il ricorso in cassazione privo di autosufficienza e specificità (Cass. civ. Sez. V n. 12542 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, anche per riassunto, e di segnalarne specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito. Il motivo che denunci la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve inoltre indicare e trascrivere i riferimenti di carattere fattuale che in concreto condizionano l’ambito di operatività della violazione denunciata. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che deduca il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.
Il Fatto
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni di imposta 2013 e 2014, emessi in ragione della condizione di evasore totale del contribuente. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello, ritenendo sufficientemente motivato l’accertamento induttivo e legittimo il ricorso alle fatture rinvenute nella banca dati dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione e sulla ricostruzione induttiva del reddito. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi, tutti incentrati sulla motivazione degli avvisi di accertamento e sulla legittimità della ricostruzione induttiva del reddito, e li dichiara inammissibili sotto plurimi profili. Il primo profilo attiene alla violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto né riassunto, quanto meno nelle parti rilevanti, l’avviso di accertamento impugnato, con conseguente grave vizio di specificità del ricorso.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, perché il principio di autosufficienza sia rispettato, occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda l’estrema genericità della narrazione: il ricorrente non ha chiarito su quali specifici elementi si sia fondata la motivazione degli atti impugnati, ritenuta insufficiente, né quali specifici atti o documenti non siano stati allegati agli avvisi ovvero sufficientemente riportati nel loro contesto. In particolare, chi censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale che in concreto condizionano l’ambito di operatività della violazione denunciata (Cass. n. 9888 del 13/05/2016; Cass. n. 16872 del 24/07/2014; Cass. n. 7846 del 04/04/2006).
Infine, la Corte ribadisce che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, espressamente richiamata, onde dimostrare il contrasto col precetto normativo. Non può demandarsi alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U. n. 23745 del 28/10/2020).
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Nota della Redazione
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