Il socio può contestare l’esistenza degli utili nonostante il giudicato sfavorevole alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 4751 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di partecipazione in una società di capitali a ristretta base, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione dei maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento a carico della società. La decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di partecipare, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti stabiliti dall’art. 24 Cost. Resta fermo che, in presenza di una ristretta base partecipativa, opera la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva la prova contraria del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente, socio all’80% di una società a ristretta base, impugnava l’avviso di accertamento con il quale gli veniva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, un reddito di capitale pari a una somma determinata. L’atto traeva origine dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per maggiori ricavi non dichiarati, considerati utili extracontabili oggetto di distribuzione ai soci. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione. Il giudice d’appello riteneva, in particolare, preclusa al socio la possibilità di contestare l’esistenza degli utili extracontabili alla luce della definitività della sentenza relativa all’avviso societario. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente i motivi relativi all’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di rituale sottoscrizione e di motivazione. Riguardo alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, la S.C. ritiene la doglianza infondata: l’obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, poiché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione societaria e quindi di prendere visione dell’accertamento presupposto.
Quanto alla sottoscrizione dell’atto, la Corte ribadisce che l’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza esigere la qualifica dirigenziale. La delega alla sottoscrizione è una delega di firma e non di funzioni, sicché non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata. La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non incide sulla validità degli atti sottoscritti da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 citato, riguardando il solo profilo interno del rapporto di impiego.
Nel merito, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, affermando che l’accertamento divenuto definitivo nei confronti della società non impedisce al socio di contestare nel giudizio relativo all’accertamento personale la sussistenza degli utili imputati alla società. La S.C. richiama il principio secondo cui l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali e al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato, conserva la facoltà di contestare la distribuzione e la validità dell’accertamento societario, non potendo la decisione resa nel processo instaurato dalla società spiegare efficacia di giudicato nei suoi confronti.
Vengono rigettati gli altri motivi: è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in presenza di una ristretta base partecipativa, salva la prova contraria del contribuente; il divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 non opera in caso di duplicità meramente economica di prelievo tra IRPEG e IRPEF. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il nuovo esame in relazione alla censura accolta e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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