Poteri istruttori officiosi in appello e comodato familiare incensurabile (Cass. civ. Sez. III n. 12832 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito locatizio il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice d’appello costituisce facoltà discrezionale, come tale incensurabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia stato espressamente e specificamente richiesto di avvalersene e l’istanza sia stata immotivatamente rigettata. Il divieto di ius novorum in appello opera tanto nel rito ordinario quanto in quello locatizio, sicché l’erronea individuazione della disposizione applicabile è irrilevante quando corretta sia la norma applicata. La qualificazione del rapporto come comodato o come precario, e la relativa valutazione delle prove, integrano un accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione.

Il Fatto

Una donna convenne il proprio figlio dinanzi al Tribunale, nelle forme del rito locatizio, chiedendo il rilascio di un immobile che assumeva concesso in precario e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, dopo aver manifestato il recesso. Il convenuto eccepì che l’appartamento gli era stato concesso in comodato per soddisfare esigenze familiari non venute meno.

Il Tribunale accolse la domanda di rilascio e la Corte d’appello rigettò il gravame, qualificando il rapporto come precario e ritenendo tardive le istanze istruttorie. Il soccombente ricorse per Cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sul rito locatizio, sostenendo il dovere del giudice d’appello di ammettere d’ufficio le prove indispensabili. La Corte lo ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: dalla sentenza impugnata risultava che il ricorrente aveva chiesto una rimessione in termini, non l’esercizio dei poteri officiosi. Tale sollecitazione è condizione necessaria per poterne dedurre il mancato esercizio in Cassazione.

La Corte ha ribadito che nelle controversie locatizie l’esercizio dei poteri istruttori officiosi è facoltà discrezionale, incensurabile salvo istanza specifica immotivatamente rigettata, richiamando Cass. Sez. III n. 10128 del 2004 e Cass. Sez. III n. 6188 del 2009. Quanto al dedotto ius novorum, il divieto opera identicamente nei due riti, sicché l’erronea indicazione della norma è irrilevante a fronte della correttezza della regola applicata.

Il secondo motivo, prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato giudicato doppiamente inammissibile, per la preclusione derivante dalla doppia decisione conforme di merito e perché censura la valutazione delle prove, non il fatto storico, secondo Sez. Un. n. 8053 del 2014.

Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha confermato il consolidato orientamento per cui non è consentita in legittimità una valutazione delle prove diversa da quella del giudice di merito, richiamando Sez. Un. n. 16598 del 2016 e Sez. Un. n. 20867 del 2020 in tema di art. 115, 116 e 2697 c.c.. Il sesto motivo, sulla regolazione delle spese, è stato dichiarato temerario: il valore della causa, non indicato dalle parti, era correttamente stimato come indeterminabile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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