La fattura non quietanzata non prova l’avvenuto pagamento (Cass. civ. Sez. 2 n. 16265 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattura, ancorché non contestata, può costituire prova del pagamento dell’importo in essa indicato solo ove sia quietanzata, con dicitura manoscritta “pagamento effettuato” non contestata dal creditore. L’esigenza della quietanza non viene meno per effetto di una previsione negoziale che subordini l’emissione della fattura all’avvenuto pagamento, atteso che solo la quietanza è idonea a confermare l’effettività del pagamento in presenza di contestazioni del creditore. La violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dovendo essere fatta valere tramite l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. È inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. avverso una decisione conforme a quella di primo grado che abbia accertato una carenza probatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio il titolare della ditta fornitrice di un impianto fotovoltaico, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna alla restituzione del corrispettivo versato, pari a 130.000,00 euro, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva contestato sia il proprio inadempimento sia l’entità dei pagamenti ricevuti.
Il Tribunale aveva ritenuto entrambe le parti inadempienti, considerando però più grave l’inadempimento dell’attrice, che aveva versato solo una parte del dovuto. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo la rilevanza di bonifici e di una scrittura integrativa prodotti solo in appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., e ritenendo le fatture da sole non sufficienti a provare i pagamenti.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. per non avere la Corte territoriale attribuito valore probatorio alle fatture, alla luce della clausola contrattuale che ne subordinava l’emissione all’avvenuto pagamento. Il motivo è stato giudicato inammissibile, per l’incertezza circa il documento contenente la clausola, e comunque infondato.
La Corte ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo cui la fattura può costituire prova del pagamento solo ove quietanzata, con dicitura manoscritta “pagamento effettuato” e non contestata dal creditore. Tale esigenza non viene meno per la previsione negoziale di emissione della fattura dopo il pagamento, poiché solo la quietanza conferma l’effettività del pagamento. Né la clausola richiamata, riferita a “restituzioni” e non a pagamenti, poteva essere interpretata nel senso preteso dalla ricorrente.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile, essendo la decisione impugnata conforme a quella di primo grado e fondata su un accertamento in fatto di carenza probatoria, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità.
Il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 24 Cost., è stato ritenuto inammissibile in quanto la violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso, dovendo passare per l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 25573 del 2020. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per essere la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., e alla sanzione accessoria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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