Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove sull’adempimento informativo (Cass. civ. Sez. I n. 12843 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare l’accertamento del concreto adempimento di tali obblighi, senza muovere specifica censura alla ratio decidendi della sentenza di merito, chiede una rivalutazione degli esiti probatori preclusa in sede di legittimità. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Il motivo che ometta di indicare le ragioni per cui le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, correntista e titolare di un conto deposito titoli presso la banca, aveva acquistato nel novembre 1999 obbligazioni di uno Stato estero per un valore nominale di euro 21.000, su invito dell’addetto all’ufficio titoli. Conveniva in giudizio l’intermediario dinanzi al Tribunale, deducendo la nullità dell’ordine di acquisto per mancata sottoscrizione del contratto quadro e la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi, attivi e passivi, nonché per conflitto di interessi.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte di appello confermava, rilevando che il cliente aveva sottoscritto il contratto di negoziazione, che l’informazione era stata fornita e che al momento dell’acquisto l’insolvenza dell’emittente non era prevedibile. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il riparto dell’onere probatorio proprio dell’intermediazione finanziaria: l’investitore deve allegare l’inadempimento e provare, anche per presunzioni, il danno e il nesso causale, mentre l’intermediario deve dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal TUF e dalla normativa secondaria.

Su questa premessa la Corte esamina il primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 21 TUF e 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998. Il motivo, pur offrendo una panoramica dei principi in materia, si scontra con il principio per cui la valutazione delle prove è riservata al giudice del merito. Il motivo omette di censurare la motivazione della Corte territoriale, che, valutando gli esiti istruttori nel loro complesso, ha ritenuto che l’informazione vi sia stata.

Il secondo motivo,articolato su plurime fonti europee e nazionali in tema di rating, non censura la ratio decidendi fondata su un accertamento di fatto: l’insolvenza dell’emittente, dichiarata nel dicembre 2001, non era ragionevolmente prevedibile all’epoca dell’acquisto, né la banca disponeva di avvisaglie del default. La Corte richiama il principio per cui l’obbligo di informazione attiva impone di fornire notizie non generiche sulla specifica operazione, con riguardo al rischio di insolvenza dello Stato emittente, ma solo in base ai dati disponibili al momento dell’operazione.

Il terzo motivo prospetta in via presuntiva la conoscenza della crisi imminente dell’emittente e il ruolo del conflitto di interessi. La Corte rileva che la censura si fonda su un’affermazione equivoca, contraddittoria rispetto al secondo motivo, e propone una diversa ricostruzione dei fatti senza attaccare la ratio decidendi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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