Inammissibile l’intervento in cassazione del cessionario che non ha partecipato al merito (Cass. civ. Sez. I n. 14916 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento del terzo che non ha partecipato alle pregresse fasi di merito. L’eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso opera solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa. La comparsa conclusionale di cui all’art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte, sicché il giudice d’appello non può e non deve pronunciarsi su questioni nuove, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Una società debitrice principale, unitamente a due fideiussori, ha convenuto in giudizio una banca per accertare la correttezza di alcuni addebiti in conto corrente e ottenere la restituzione di quanto asseritamente percepito senza titolo. La banca ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma, quantificata in euro 174.790,93.
Il Tribunale ha respinto le domande attrici e ha condannato la correntista e i garanti. La Corte di appello di Salerno ha disatteso il gravame. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, anche quali soci successori di società cancellata dal registro delle imprese. Una cessionaria del credito è intervenuta in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto l’intervento della società cessionaria, dichiarandolo inammissibile. Nel giudizio di legittimità non è ammesso l’intervento di terzi estranei alle pregresse fasi di merito, con la sola eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, a condizione che non vi sia stata precedente costituzione del dante causa. Nel caso concreto la dante causa aveva partecipato al giudizio di cassazione, notificando controricorso.
Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della fideiussione, quale sbocco di un’intesa restrittiva accertata dall’autorità di vigilanza. Il motivo è inammissibile: l’eccezione era stata proposta nella comparsa conclusionale di appello, atto che non può introdurre questioni nuove. La Corte ribadisce che la nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo se i presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Il secondo motivo investe la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto. La Corte rileva che i ricorrenti non indicano in quale atto del giudizio precedente la questione sia stata dedotta, violando il principio di autosufficienza del ricorso.
Il terzo motivo, sull’usura, è inammissibile perché aggredisce una statuizione di contenuto processuale con censure di natura sostanziale. Il quarto censura l’omessa ammissione della consulenza tecnica contabile, ma non indica il fatto storico oggetto di omesso esame: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. esige la specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta, del come e del quando. Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 2697 c.c., mira a una revisione del giudizio di fatto.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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