Art. 174.
Immutabilità del giudice istruttore
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
CAPO I — Dell'introduzione della causa › Sezione II — Della designazione del giudice istruttore