Imputazione temporale dei componenti di reddito e inderogabilità del principio di competenza (Cass. civ. Sez. V n. 13027 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito dettate dall’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 sono inderogabili, sia per il contribuente sia per l’amministrazione finanziaria. L’esercizio di competenza è quello in cui nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte del ricavo o del costo; la sua individuazione involge un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile in legittimità solo per vizio motivazionale. È pertanto erronea la decisione che applichi il principio di cassa in luogo di quello di competenza, facendo dipendere l’imputazione del ricavo dalla sola collocazione cronologica dell’incasso. I requisiti della certezza e della determinatezza escludono dal reddito i soli componenti stimati; la certezza va intesa in senso giuridico e la determinabilità attiene al quantum, desumibile da elementi oggettivi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente e ai suoi soci distinti avvisi di accertamento, recuperando a tassazione maggiori imposte per IRPEF, IRAP e IVA. Gli atti impositivi impugnavano la pretesa tributaria dinanzi alla giustizia tributaria di primo grado.

La CTP, previa riunione dei ricorsi, rigettava le impugnazioni e confermava gli avvisi. La CTR del Veneto, riuniti gli appelli, li respingeva nel merito, riconoscendo la tempestività dei gravami. I soli soci propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla presunta illegittimità degli atti per difetto di valida delega di firma, è infondato. La Corte ribadisce che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, imputabile all’organo delegante. Essa può attuarsi anche con ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente la qualifica rivestita dal delegato, che consente la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario.

Anche il secondo motivo è infondato: la CTR ha accertato l’avvenuta attivazione del contraddittorio e l’omesso riscontro, da parte del contribuente, agli inviti a interloquire. Non è configurabile un deficit di contraddittorio quando l’esito dipenda dalla deliberata inerzia del contribuente.

Il terzo motivo è infondato. In caso di omessa dichiarazione, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato dall’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e non dall’art. 39: l’Ufficio può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e ricorrere a presunzioni supersemplici, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Il quarto motivo è fondato. Il giudice d’appello ha applicato il principio di cassa, ritenendo dirimente la collocazione cronologica dell’incasso avvenuto nel 2010. La Corte rileva l’evidente violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986: l’esercizio di competenza è quello in cui nasce e si forma il titolo giuridico del ricavo o del costo. La norma è inderogabile e la sua inosservanza non risponde a logica sanzionatoria, ma all’esigenza che il componente non sia rilevato in un periodo in cui l’evento di gestione si è già esaurito. Su queste basi la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di specificità, tendendo a sollecitare un nuovo accertamento di fatto precluso in sede di legittimità. Il settimo motivo è disatteso: in tema di detrazione del credito IVA maturato in un anno di imposta con omessa dichiarazione, la prova dei requisiti sostanziali del diritto spetta al contribuente, secondo il principio espresso da Sez. Un. n. 17757 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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