Ferie non godute onere probatorio a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13691 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunziabile del lavoratore, compreso il dirigente, e correlativamente un obbligo del datore di lavoro. Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto è intrinsecamente collegato a tale diritto. Spetta al datore di lavoro provare di avere adempiuto all’obbligo di concedere le ferie. La perdita del diritto e della indennità sostitutiva si verifica solo se il datore di lavoro prova di avere invitato il lavoratore a goderne, anche formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, che le ferie, in caso di mancata fruizione, sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato. La consapevole rinuncia del lavoratore, posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto, esclude la monetizzazione.
Il Fatto
Una dirigente ha agito nei confronti della propria datrice di lavoro, una società pubblica, per ottenere il pagamento del residuo di ferie non godute relative agli anni 2014 e 2015. Il rapporto si era estinto nel novembre 2015, in un contesto in cui la lavoratrice, dal mese precedente, si trovava in stato di restrizione in carcere per reati oggetto di un procedimento penale. Il giudice di primo grado e, in sede di appello, la Corte territoriale hanno respinto la domanda.
La Corte d’appello ha ritenuto pacifico il potere della dirigente di scegliere autonomamente il periodo di ferie e ha interpretato il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 nel senso di ricomprendere tutte le vicende estintive del rapporto, comprese quelle alle quali il lavoratore concorra attivamente. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il dirigente che, pur potendo attribuirsi le ferie senza ingerenza del datore di lavoro, non ne usufruisca, non ha diritto all’indennità sostitutiva, salvo che provi necessità aziendali eccezionali e obiettive. Su questa base il giudice di appello aveva addossato alla lavoratrice l’onere di dimostrare l’impossibilità di fruire del riposo.
La Corte ricostruisce il quadro normativo ed europeo. La direttiva 2003/88/CE, all’art. 7, comma 2, prevede che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto. Il divieto è ripreso dal d.lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2 ed è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie. Il testo richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha escluso dall’ambito del divieto le vicende estintive che non chiamino in causa la volontà del lavoratore.
La giurisprudenza europea ha rafforzato la natura inderogabile del diritto, escludendo la perdita automatica del diritto alle ferie e della indennità senza la previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitarlo. La Corte richiama in particolare CGUE 6.11.2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, CGUE 25.11.2021, C-233/20 e CGUE 18.1.2024, C-218/22, da cui ricava che l’onere della prova incombe sul datore di lavoro.
La Corte segnala il mutamento di orientamento della propria giurisprudenza a partire dal 2020, con richiami a numerose pronunce, secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di concedere le ferie, con un meccanismo ricondotto alla mora credendi del lavoratore. Tali principi valgono per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti. Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza amministrativa, richiamata in Cons. Stato n. 597 del 2023.
La Corte precisa inoltre che il tenore dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 include ogni causa di cessazione del rapporto, compresi i licenziamenti, e che l’inciso “anche in caso di…” si aggiunge al precetto generale del primo periodo. I primi due motivi sono accolti per quanto di ragione; il terzo, sulle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, perché accerti, con onere della prova a carico del datore di lavoro, se la lavoratrice, deliberatamente e con piena cognizione, si sia astenuta dal fruire delle ferie dopo essere stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto.
Nota della Redazione
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