Litisconsorzio necessario non rilevabile nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13690 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita né rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio per originaria esigenza di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità. Deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione. La questione della ripartizione degli affari tra Sezioni della Corte di cassazione attiene a un criterio di distribuzione interna e non è sanzionata a pena di nullità.

Il Fatto

Con pignoramento presso terzi iscritto davanti al Tribunale di Roma, la ricorrente aveva chiesto l’assegnazione di una somma di euro 2.115,53, indicando la banca debitrice e due terzi pignorati. La debitrice si era costituita eccependo, ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., la non debenza delle somme pignorate. Accolta l’istanza cautelare con assegnazione del termine perentorio, la creditrice aveva riassunto il merito davanti al Giudice di Pace, che aveva accolto l’opposizione.

Il Tribunale di Roma, in appello, aveva parzialmente riformato la pronuncia compensando le spese. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9877/2021, aveva cassato parzialmente e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Riassunto il giudizio dalla creditrice nei soli confronti della banca, il Tribunale ha rilevato d’ufficio la questione della regolarità del contraddittorio, ha qualificato i terzi pignorati come litisconsorti necessari e, non essendo stati evocati, ha dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di Pace, trasmettendo gli atti al primo giudice. Contro tale sentenza è proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge preliminarmente la richiesta di trasmissione degli atti alla Terza Sezione Civile. La ripartizione degli affari tra Sezioni risponde a un criterio di distribuzione interna, senza differenziazione strutturale dell’ufficio, e la relativa questione non rileva ai fini processuali né è sanzionata a pena di nullità, richiamando sul punto i principi affermati da Cass. n. 12396/1997 e Cass. n. 683/1988.

Nel merito, l’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116, 324, 392 e 394 cod. proc. civ., sostenendo che sulla questione dell’omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva in sede di rinvio si era ormai formato il giudicato, essendo la questione rilevata per la prima volta solo in fase di rinvio, a istruzione chiusa.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando Cass. n. 21096/2017 e Cass. n. 5061/2007, si afferma che nel giudizio di rinvio non può essere eccepita né rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio per originaria esigenza di litisconsorzio quando la questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità. Deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede.

Il Tribunale di Roma non si è attenuto a tale consolidato principio, avendo rilevato in sede di rinvio un difetto di litisconsorzio in ordine al quale era invece preclusa la possibilità di sollevare la questione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa persona, che procederà a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto e provvederà sulle spese, anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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