Servizio militare fuori nomina valutabile nelle GPS per supplenze (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13704 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina scolastica è utilmente valutabile nelle graduatorie provinciali per supplenze, con un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. L’art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 impone di valorizzare il servizio militare per concorsi e graduatorie di accesso; il comma 2 ne costituisce specificazione e non limitazione. È pertanto illegittima, e va disapplicata, la previsione regolamentare che ammette la valutazione del solo servizio prestato in costanza di nomina. La regola vale anche per le graduatorie provinciali di supplenza, in coerenza con l’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e con l’art. 52, comma 2, Cost.

Il Fatto

Il docente, iscritto nelle graduatorie provinciali per supplenze della provincia di Trapani in seconda fascia, contestava la riduzione del punteggio operata dall’Amministrazione scolastica. L’O.M. n. 60/2020 aveva ridotto il punteggio nelle classi di concorso di riferimento, escludendo integralmente i punti caricati per il servizio militare prestato non in costanza di nomina. La motivazione addotta era che il servizio di leva dichiarato non risultava valutabile perché non prestato durante un rapporto di impiego.

Il Tribunale rigettava il ricorso, richiamando la pronuncia di legittimità n. 5679/2020. La Corte d’appello di Palermo, in riforma, accoglieva la domanda e dichiarava l’illegittimità del provvedimento, previa disapplicazione dell’O.M. n. 60/2020. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il Ministero denunciava la violazione dell’art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che nessuna disposizione imponga l’equiparazione del punteggio tra chi ha prestato il servizio in costanza di nomina e chi no. Richiamava le pronunce n. 22432/2024 e n. 22429/2024, relative al personale ATA e al D.M. n. 50/2021.

La Corte distingue le due fattispecie. In quei precedenti il regolamento attribuiva comunque un punteggio differenziato, e si è ritenuto che la norma primaria non escluda una diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di rapporto. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza, il principio del punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici.

Il caso in esame è diverso. L’O.M. n. 60/2020 aveva previsto la valutazione integrale del servizio militare purché prestato in costanza di nomina, con esclusione totale del punteggio per il servizio reso fuori nomina. Tale eliminazione integrale ricade nell’ambito della giurisprudenza di legittimità inaugurata da Cass. n. 5679/2020, cui hanno dato continuità Cass. n. 15127/2021, Cass. n. 15467/2021 e Cass. n. 41894/2021.

In quei precedenti si è affermato che il comma 2 non si contrappone al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione. Una contrapposizione sarebbe testualmente illogica e contraria alla razionalità della previsione, coerente con il principio per cui chi è chiamato a un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione non deve tollerare la perdita dell’utile valutazione a fini concorsuali o selettivi. Il servizio di leva obbligatorio e quello civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli, anche se prestati in costanza di rapporto.

Su questa linea è stata disapplicata la previsione regolamentare che aveva disposto diversamente. Il Collegio conferma la declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo previa disapplicazione dell’O.M. n. 60/2020 e rigetta il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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