Rendita catastale parco eolico: voci aggiuntive escluse con la pala (Cass. civ. Sez. V n. 13725 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di una componente impiantistica dal calcolo della rendita catastale non esime il giudice di merito dal decidere e motivare sulle questioni relative al maggior valore delle restanti parti dell’immobile e delle voci aggiuntive. Qualora la pala eolica sia ritenuta catastalmente irrilevante, la rendita rettificata deve essere rideterminata considerando solo le restanti componenti — suolo e fondazioni — valorizzate con il metodo di stima indiretta, aggiungendo a esse sole gli oneri finanziari, il profitto dell’imprenditore e le spese tecniche. È pertanto errata la sentenza che, esclusa la componente impiantistica, ometta di espungere le voci aggiuntive calcolate su di essa. La contestazione delle percentuali applicate dall’Ufficio in conformità ai criteri tecnici recepiti dalla legge n. 190/2014 attiene invece a un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un parco eolico, impugnava davanti alla CTP un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta Docfa di rendita catastale, elevandola a un importo determinato con l’approccio del costo di produzione.
La CTP accoglieva il ricorso e annullava integralmente l’atto, escludendo la torre di sostegno dal calcolo. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, annullava solo parzialmente l’avviso, riconoscendo l’ultrapetizione dei primi giudici quanto a suolo e spese tecniche e confermando la legittimità della determinazione delle voci aggiuntive. La società ricorre per cassazione con due motivi; l’Agenzia resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’insussistenza dell’ultrapetizione, perché le voci aggiuntive sono determinate in misura percentuale rispetto al valore dell’impianto. La Corte lo respinge: l’annullamento integrale dell’avviso non era consentito, poiché le doglianze della contribuente riguardavano solo la valorizzazione della pala eolica e le voci su tutte le componenti. L’esclusione della torre non poteva condurre ad azzerare la rendita, restando da rideterminare il valore di area, fondazioni e cabina.
Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, dell’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014 e dell’art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949. La società contesta che, stabilita l’irrilevanza catastale delle componenti impiantistiche, non si possano calcolare su di esse oneri finanziari, profitto del costruttore e spese tecniche, commisurati nel caso concreto a percentuali forfetarie del costo di ricostruzione attribuito al palo di sostegno.
La Corte ritiene la censura in parte inammissibile e in parte fondata. È inammissibile il profilo che, sotto l’egida della violazione di legge, cela la confutazione della valutazione compiuta dal giudice di merito sui criteri tecnici della circolare n. 6/2012, recepiti dalla legge n. 190/2014: si tratta di accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità, non essendo sufficiente dedurre che il calcolo conduce a una valorizzazione maggiore.
È fondato invece il profilo relativo alla mancata espunzione delle voci aggiuntive calcolate sulla pala eolica. La Corte territoriale avrebbe dovuto ricalcolare la rendita considerando le restanti parti — suolo e fondazioni — valorizzate con il metodo di stima indiretta, aggiungendo solo a esse oneri finanziari, profitto dell’imprenditore e spese tecniche. La stessa Agenzia ha confermato che l’accertamento comprendeva il valore della torre e su di esso calcolava le voci aggiuntive, contravvenendo ai criteri dell’allegato II della circolare n. 6/2012. Segue la cassazione con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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