Rendita catastale impianti eolici: stima diretta con procedimento indiretto (Cass. civ. Sez. V n. 13734 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rinvio per relationem — con attribuzione di valore normativo — alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare. La novella ha soltanto ridefinito l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Ne consegue che, per gli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori perché funzionali allo specifico processo produttivo, la rendita si determina con il procedimento indiretto e approccio di costo con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, cioè suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si computano spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. Il giudice di merito che annulli integralmente l’avviso senza rideterminare la rendita sulle componenti residue viola tale disciplina.

Il Fatto

Una società titolare di un parco eolico presentava una dichiarazione DOCFA di aggiornamento del catasto urbano, attribuendo all’impianto una rendita calcolata sul solo terreno, sulla fondazione e sulla sistemazione dell’area esterna. L’Agenzia delle Entrate sottoponeva la variazione a verifica, riscontrava l’incompleta indicazione dei componenti di costo e rettificava il valore del lotto includendo la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore, con conseguente maggiore rendita catastale.

La società impugnava l’avviso. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso annullando integralmente l’atto impositivo; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’amministrazione finanziaria. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, contrastati dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: la rettifica non riguardava solo l’inclusione del palo eolico, ma anche la valorizzazione di altre voci imposte normativamente. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in assenza di specifica argomentazione, ne comporti implicitamente il rigetto, essendo necessaria la totale pretermissione di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il giudice del merito non deve confutare ogni deduzione difensiva: è sufficiente che esponga gli elementi posti a fondamento della decisione, restando disattesi per implicito gli argomenti non esaminati.

Il secondo motivo prospettava violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del r.d. n. 652/1939, dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949 e del comma 244 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, in combinato disposto con la circolare n. 6/2012. È fondato. La Corte ricostruisce la disciplina catastale degli immobili in categoria D: l’attribuzione della rendita, proposta con procedura DOCFA, avviene ex art. 10 r.d.l. n. 652/1939 con stima diretta per ogni singola unità, mediante procedimento diretto — fondato sul reddito lordo ritraibile — ovvero indiretto, imperniato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul costo di ricostruzione a nuovo e sull’indice FOI per ricondurre i costi all’epoca censuaria del biennio 1988-1989, nonché i criteri dell’allegato II alla circolare: il costo di produzione comprende valore del lotto, costo delle strutture e degli impianti fissi, spese tecniche, oneri concessori e finanziari, oltre al profitto normale del promotore immobiliare, poiché il valore di mercato è dato dal costo più il profitto.

La Corte affronta poi il rapporto tra le due leggi. L’entrata in vigore dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 non ha comportato l’abrogazione, nemmeno tacita, dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, nella parte relativa al rinvio alla circolare n. 6/T del 2012: la novella ha solo ridefinito l’oggetto della stima catastale. La disciplina ha natura catastale e non impositiva: essa non configura un’esenzione, ma il regime ordinariamente applicabile ai macchinari, congegni e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Da ciò deriva che la stima diretta, nelle due varianti del procedimento diretto e indiretto, continua ad applicarsi al suolo, alle costruzioni e agli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità. Esclusa la torre eolica, la stima deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — sui quali si computano spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. La sentenza impugnata ha errato nell’annullare integralmente l’avviso, omettendo di valutare la correttezza del metodo di stima sulle componenti residue e il parametro dell’epoca censuaria. Il ricorso è quindi accolto per il secondo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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