L’esenzione IMU per comodato richiede che anche il comodante sia ente non commerciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16971 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, richiamato per l’IMU dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 e dall’art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019, presuppone che l’immobile sia posseduto e utilizzato da un ente non commerciale tra quelli indicati dall’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR. In caso di concessione in comodato, l’estensione del beneficio all’utilizzazione indiretta, come autenticamente interpretata dall’art. 1, comma 71, l. n. 213/2023, richiede che anche l’ente comodante sia un ente non commerciale, strutturalmente o funzionalmente collegato al comodatario. La natura di società di capitali del concedente è incompatibile con il requisito soggettivo del beneficio e non è superata dalla mera inattività o dalla natura non economica dei soci.
Il Fatto
La società, proprietaria di un immobile concesso in comodato gratuito a un’associazione per lo svolgimento di attività assistenziali, impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso dal Comune. Sia la CTP sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettavano il ricorso, escludendo l’esenzione perché l’immobile non era direttamente utilizzato dalla società possessrice, ma da un soggetto terzo. La società proponeva ricorso per cassazione e il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la norma subordina l’esenzione solo all’utilizzazione dei beni da parte di un ente non commerciale e alla loro destinazione esclusiva ad attività assistenziali, senza richiedere la qualità di ente non commerciale in capo al possessore. Ha preliminarmente escluso l’efficacia di un dedotto giudicato esterno, rilevando che l’interpretazione di una norma agevolativa compiuta in un altro giudizio non è coperta dal giudicato, non vigendo nel nostro ordinamento lo stare decisis.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019, nell’esplicitare la portata dell’esenzione per gli immobili “posseduti e utilizzati” dagli enti non commerciali, è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 1, comma 71, l. n. 213/2023, con efficacia retroattiva. Tale norma ha chiarito che gli immobili si intendono posseduti anche se concessi in comodato a un ente non commerciale, a condizione che il comodatario sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e svolga le attività agevolate con modalità non commerciali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il beneficio spetta in caso di comodato solo se l’ente comodatario, al pari dell’ente comodante, rientri tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR. Il collegamento funzionale postula una relazione sinergica tra enti autonomi, fondata su una convenzione indipendente dal contratto di comodato; il collegamento strutturale presuppone che il comodatario sia inserito in una più ampia organizzazione e agisca come longa manus dell’ente comodante. In ogni caso, requisito imprescindibile rimane la natura non economica anche del comodante, che deve appartenere agli enti non commerciali.
La Corte ha quindi ritenuto infondato il ricorso, evidenziando che la concedente è una società a responsabilità limitata, soggetto espressamente escluso dall’ambito soggettivo dell’esenzione, la cui natura commerciale non è incisa dall’inattività né dalla qualità dei soci. Ha inoltre escluso la rilevanza della disposizione comunale, successiva all’anno d’imposta e di natura innovativa, non applicabile retroattivamente. Per converso, l’assenza di una posizione di dominio della concedente rispetto all’utilizzatrice, che anzi risulterebbe sovraordinata, escludeva anche il collegamento strutturale richiesto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della contribuente alle spese.
Nota della Redazione
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