Nullità della notifica tributaria sanata per raggiungimento dello scopo, non inesistenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 15932 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti impositivi, la disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 – nel periodo tra la parziale liberalizzazione del settore postale e la sua piena attuazione ad opera della legge n. 124/2017 – richiede che l’operatore postale privato sia munito del titolo abilitativo minore, ossia della licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, del medesimo decreto. La notificazione di un atto tributario eseguita da operatore privato privo del titolo abilitativo non è inesistente ma nulla, ai sensi dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 299/2020. La nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. qualora l’atto sia stato conosciuto dal destinatario, anche per gli atti impositivi di natura sostanziale. La proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione.
Il Fatto
La contribuente, destinataria di un avviso di liquidazione della Tari per l’anno 2014, aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, che in primo grado aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello, aveva invece dichiarato la notificazione dell’avviso inesistente, in quanto eseguita tramite operatore postale privato privo della licenza, sul presupposto che il servizio di notificazione degli atti giudiziari fosse riservato a Poste Italiane.
La società concessionaria ricorre per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo e alla violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’istanza di cessazione della materia del contendere, rilevando che questa presuppone il venir meno dell’interesse alla pronuncia per effetto di fatti sostanziali incidenti sul petitum, e non può desumersi dalla definizione di un diverso processo relativo ad atti impositivi fondati su distinti presupposti.
Nel merito, la Corte afferma che è principio consolidato che per la notificazione di atti amministrativi e tributari sia sufficiente il titolo abilitativo minore. Con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione parziale attuata dal d.lgs. n. 58/2011 e quella completata dalla legge n. 124/2017, è valida la notificazione eseguita da operatore postale privato munito della licenza individuale.
Il giudice di appello aveva erroneamente applicato la disciplina propria degli atti giudiziari agli atti impositivi, senza verificare la sussistenza del titolo abilitativo minore in capo all’operatore utilizzato dalla società. In ogni caso, la Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 299/2020 e afferma che la notificazione eseguita da operatore privato privo di titolo abilitativo è da qualificare come nulla, e non come inesistente.
In applicazione dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., la proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l’atto conseguito il suo scopo, sana il vizio della notificazione con efficacia retroattiva. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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