Sponsorizzazioni, prova dell’inesistenza oggettiva e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13737 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria che contesti la parziale inesistenza oggettiva di operazioni fatturate ha l’onere di provarne l’inesistenza con elementi anche indiziari o presuntivi; la sproporzione tra prestazione e prezzo costituisce indice sintomatico di operazione parzialmente inesistente. A fronte di indizi specifici e dettagliati offerti dall’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. L’oggetto della prova non attiene all’inerenza della spesa di sponsorizzazione, che si presume ex art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, quanto all’esistenza stessa della spesa ritenuta oggettivamente inesistente.

Il Fatto

La società contribuente, una s.n.c. operante nel settore meccanico, e i suoi soci ricevevano avvisi di accertamento per IRAP, IVA e IRPEF concernenti gli anni d’imposta 2010 e 2011. L’Ufficio contestava la sovraffatturazione di alcune prestazioni di sponsorizzazione rese in favore di una associazione sportiva dilettantistica, qualificandole come parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo non provata la sproporzione dei costi e applicabile la presunzione di inerenza delle spese di sponsorizzazione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, oltre all’indebita inversione dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone gli elementi anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 11873 del 2018; Cass. n. 18118 del 2016). La sproporzione tra prestazione e prezzo, che esorbiti la normalità di mercato, costituisce indice sintomatico di operazione parzialmente inesistente (Cass. n. 13247 del 2024).

Su tale base, il Collegio ribadisce che grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendosi ritenere assolto tale onere con la sola esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. In alternativa, il contribuente può dimostrare che le operazioni siano solo soggettivamente inesistenti (Cass. n. 20556 del 2024).

Nel caso di specie, l’Ufficio aveva offerto plurimi elementi indiziari: la comparazione tra le sponsorizzazioni della società dilettantistica e quelle di un soggetto professionistico, con gli aggiustamenti del caso; la sproporzione dei costi rispetto ai ricavi e agli utili; la dettagliata descrizione delle modalità operative attraverso cui le somme pagate ritornavano nella disponibilità dello sponsorizzante.

La Commissione tributaria regionale non ha valutato adeguatamente tali elementi, limitandosi ad affermare la non omogeneità in astratto della comparazione e a richiamare percentuali di spese pubblicitarie (2,75% e 1,71%) senza chiarirne il parametro di riferimento. Così operando, il giudice d’appello ha finito per invertire l’onere della prova, che a fronte delle specifiche indicazioni dell’Ufficio grava senz’altro sul contribuente.

La Corte precisa infine che l’oggetto della prova non riguarda l’inerenza della spesa, che resta presunta al ricorrere delle condizioni di legge (Cass. n. 5720 del 2016; Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 14232 del 2017), ma l’esistenza stessa della spesa. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese; il ricorso è dichiarato inammissibile nei confronti del soggetto non parte del giudizio di appello.

Nota della Redazione

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