Annullamento in autotutela e spese: soccombenza virtuale salvo invalidità originaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 22157 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di annullamento dell’atto impositivo da parte dell’ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità. La compensazione può essere disposta solo ove non sia ravvisabile un’invalidità originaria dell’atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell’amministrazione. La pronuncia che compensa le spese in difetto di tali presupposti incorre nel vizio di travisamento della prova.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per la tassa di registrazione di un atto giudiziario, afferente, a suo dire, un credito di lavoro e pertanto esente. Nel corso del giudizio, l’Ufficio annullava l’atto in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. Il giudice di primo grado compensava integralmente le spese di lite, e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, adita dalla contribuente, confermava tale statuizione, ponendo le spese del gravame a carico dell’appellante.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel valutare il primo motivo di ricorso, richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 20750/2025, secondo cui, in caso di annullamento dell’atto impositivo in autotutela nella fase del reclamo, la compensazione delle spese non è una conseguenza automatica, ma deve essere governata dal criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio postula la verifica della fondatezza della pretesa, escludendo la compensazione qualora l’atto annullato sia affetto da invalidità originaria o si configuri una negligenza dell’amministrazione, mentre la giustifica solo in ipotesi specifiche, come nell’annullamento per motivi diversi da quelli dedotti dal contribuente o dipendente da documentazione solo tardivamente esibita.
Nel caso di specie, la Corte rileva come la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzato la condotta non collaborativa della contribuente, dando atto di vani tentativi dell’Ufficio di acquisire documentazione comprovante il regime agevolativo. L’atto giudiziario da registrare, tuttavia, recava già in sé gli elementi dai quali emergeva l’esenzione, in quanto trasmesso dalla cancelleria all’amministrazione stessa. Il giudice di appello ha, quindi, fondato la propria decisione su un’errata percezione del fatto, l’indisponibilità di elementi conoscitivi in capo all’Ufficio, integrando un vizio di travisamento della prova, secondo l’accezione delle Sezioni Unite n. 5792/2024.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte accoglie parzialmente la doglianza, affermando il principio – già espresso da Cass. n. 1019/2024 – per cui, nel processo tributario, l’amministrazione che si sia assistita in giudizio con propri funzionari ha diritto al ristoro delle spese di lite in caso di vittoria, con liquidazione secondo i parametri forensi ridotti del venti per cento. Tale regola, tuttavia, non può operare laddove l’ente risulti soccombente.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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