Rendita catastale impianti eolici e stima diretta con approccio di costo (Cass. civ. Sez. V n. 13841 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem — con attribuzione di valore normativo — alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell’Agenzia del Territorio e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare. La legge del 2015 si è limitata a ridefinire l’oggetto rilevante della stima, escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ne consegue che, con riguardo agli impianti eolici, escluse dal computo le torri e gli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita è determinabile mediante il procedimento indiretto con approccio di costo, con esclusivo riferimento al valore degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — rispetto ai quali soltanto possono computarsi le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento catastale emesso nei confronti di una società titolare di un impianto aerogeneratore. La società aveva presentato una procedura Docfa determinando la rendita in € 2.400,00; l’Agenzia delle Entrate l’aveva rettificata in € 9.790,00. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione di primo grado in favore dell’Ufficio.
Investita della questione, questa Corte, con una precedente ordinanza di rinvio, aveva stabilito che la nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo prescinde dall’essere i manufatti infissi stabilmente al suolo, essendo essenziale il loro impiego nel processo produttivo. Il giudice del rinvio ha quindi escluso dal calcolo il valore della torre, determinando la rendita in € 4.490,00. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente. Il vizio ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il principio è ricondotto a Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e ribadito da Sez. 5 n. 27551 del 2024. La motivazione è apparente anche quando non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento, così da non attingere il minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso concreto la sentenza impugnata ha riferito che il CTU aveva espunto dal calcolo il valore della torre, per poi definire tale affermazione “lapidaria e priva di adeguata dimostrazione” e sostenere che il consulente avesse esorbitato dal compito assegnato, senza chiarire per quale ragione né su quali aspetti dell’incarico. Da tale premessa ha tratto la determinazione della rendita in € 4.490,00, mediante mero richiamo a un prospetto contenuto in una memoria di parte. La sentenza non ha così risposto al quesito volto a esplicitare i valori considerati ai fini della determinazione della rendita.
La Corte ricostruisce il quadro normativo e di prassi applicabile. L’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 prevede la stima diretta per gli opifici e i fabbricati destinati a speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, non suscettibili di destinazione estranea senza radicali trasformazioni; gli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 escludono la classificazione e le tariffe per tali unità, accertandone la rendita con stima diretta. La circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 articola la stima diretta in procedimento diretto — fondato sul reddito lordo — e procedimento indiretto, basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell’immobile.
La Corte richiama inoltre gli indirizzi operativi allegati alla nota AE — Direzione Catasto del 14 marzo 2017, che impongono, per le centrali eoliche realizzate prima del 1° gennaio 2016, il ricorso al costo medio infracensuario e la riconduzione dei costi all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI. Vengono citate, sul punto, Sez. 6-5 n. 888 del 2018 e Sez. 5 n. 7854 del 2020. Richiamando Sez. 5 n. 4837 del 2022 e Sez. 5 n. 32861 del 2019, il Collegio ribadisce che il criterio di stima deve tenere conto del deprezzamento in ragione dello stato attuale, dell’obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale, distinguendo tra immobili di supporto e componenti impiantistiche.
Quanto all’oggetto della stima, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 sottrae al carico impositivo le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dalla natura strutturale del manufatto. La Corte osserva che la circolare n. 2/E dell’1 febbraio 2016 ha inserito tra i cespiti esclusi gli aerogeneratori, rotori e navicelle, continuando però a ricondurre le torri alle costruzioni: indirizzo superato dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce alla torre eolica la funzione di componente essenziale e attiva della macchina (Sez. 6-5 n. 21462 del 2020). Su queste basi la Corte enuncia il principio per cui la stima diretta, nella variante del procedimento indiretto, deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — rispetto ai quali soltanto si computano spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari (Sez. 5 nn. 34232, 34233, 34234 e 34235 del 2024; Sez. 5 n. 7394 del 2025).
La sentenza impugnata, non dando conto degli elementi posti a base del computo, non ha consentito il controllo sull’effettiva applicazione di tali parametri. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei motivi dal terzo al sesto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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