Operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 6060 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è gravata dell’onere di provare che l’operazione commerciale documentata da fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente, anche solo mediante elementi presuntivi o indiziari, senza necessità di individuare il diverso soggetto. Il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, richiesto per l’accertamento integrativo, non è integrato dalla mera rivalutazione di dati probatori già noti all’Ufficio al momento dell’emissione dell’avviso originario. L’obbligo di allegazione degli atti all’avviso di accertamento, ex art. 7 legge n. 212/2000, riguarda i soli atti non trascritti nella loro parte essenziale, potendo la motivazione essere assolta per relationem. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non spetta al contribuente che non sia stato destinatario diretto di accessi, ispezioni o verifiche.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato la detrazione dell’imposta assolta su acquisti di autovetture effettuati dalla società contribuente presso un’altra società, ritenuta cartiera e, quindi, operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, soffermandosi in primo luogo sulla natura dell’avviso impugnato. Ha ribadito che l’accertamento integrativo, disciplinato dall’art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, costituisce deroga al principio di unicità dell’accertamento ed è legittimo solo se fondato su elementi sopravvenuti, ossia su fatti oggettivamente non conosciuti dall’Ufficio al momento dell’emissione dell’atto originario. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, che aveva accertato come il secondo avviso scaturisse da una verifica diversa, condotta nei confronti della società terza, che aveva fatto emergere nuove circostanze.
Quanto al dedotto difetto di contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha evidenziato come la società non avesse superato la prova di resistenza, non avendo dimostrato che l’eventuale contraddittorio avrebbe potuto condurre a un diverso esito dell’atto impositivo. Ha inoltre precisato che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non può essere invocato da chi non sia stato destinatario diretto delle verifiche, come nel caso di specie, in cui la verifica era stata condotta nei confronti della società emittente le fatture.
In relazione alla motivazione dell’avviso, la Corte ha affermato che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 legge n. 212/2000 riguarda i soli atti non riprodotti nel loro contenuto essenziale e che la motivazione può essere validamente assolta per relationem, richiamando il p.v.c. redatto nei confronti della società cartiera. Ha ritenuto, nel caso di specie, che l’avviso, riportando ampi stralci del p.v.c., avesse consentito alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Quanto al riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha confermato che spetta all’Amministrazione dimostrare la simulazione soggettiva, anche mediante presunzioni, e la consapevolezza del cessionario. Tale consapevolezza non richiede la prova della partecipazione all’accordo criminoso, ma la dimostrazione che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato elementi indiziari quali la mancanza di sede, personale e struttura organizzativa della società emittente, la condotta antieconomica e il sistema di acquisti, ritenuti idonei a rendere consapevole un operatore accorto. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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