La produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio è limitata al trattamento sanzionatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 4143 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, non si applica l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, bensì la disciplina specifica dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. Essendo sostanzialmente chiusa l’istruzione, è preclusa l’acquisizione di nuove prove documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. I limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione: quando il giudizio prosegue solo per la rideterminazione delle sanzioni, ogni ulteriore approfondimento sulla fondatezza della pretesa erariale è precluso e non è consentita alle parti alcuna nuova attività assertiva o probatoria non strettamente correlata alla pronuncia del giudice di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni acquisite tramite la direttiva sulla reciproca assistenza tra Stati membri, accertava che alcuni contribuenti erano intestatari o beneficiari di disponibilità finanziarie detenute in Liechtenstein attraverso fondazioni. Non avendo gli stessi dichiarato alcun reddito di capitale, l’Ufficio contestava il possesso di detti redditi per gli anni dal 2001 al 2007. Il giudizio concerneva gli anni d’imposta 2005 e 2006. Dopo una prima pronuncia di annullamento, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la decisione, ma la Corte di cassazione, con ordinanza del 2021, accoglieva solo i motivi relativi alle sanzioni, disponendo il rinvio per la loro rideterminazione.
Nel giudizio di rinvio, i contribuenti producevano una dichiarazione della banca estera che disconosceva la documentazione. Il giudice del rinvio rigettava i ricorsi, ritenendo la produzione inammissibile e la questione della fondatezza della pretesa ormai definitiva. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sul riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., proposta per la prima volta in sede di legittimità, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 29172/2020.
I due motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente, essendo entrambi inammissibili per la stessa ragione. La Corte ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, trova applicazione l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, e non l’art. 58, comma 2, dello stesso decreto, essendo l’istruzione sostanzialmente chiusa. Ha inoltre richiamato il precedente di Cass. 28976/2023.
La produzione del nuovo documento, ossia la dichiarazione di disconoscimento della banca, non era consentita per un motivo assorbente: il giudizio di rinvio era ormai limitato esclusivamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, come stabilito dall’ordinanza della Corte di cassazione che aveva disposto il rinvio. I limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione (Cass. 27343/2018): essendo precluso ogni approfondimento sulla fondatezza della pretesa, non era consentita alle parti alcuna nuova attività assertiva o probatoria non correlata alla pronuncia del giudice di legittimità.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e, ravvisando un’ipotesi di abuso del processo per la conformità tra la proposta di definizione e la decisione, ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. come richiamati dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., condannandoli al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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