Motivazione apparente della sentenza tributaria e nullità per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 13869 del 25.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione apparente integra nullità tanto nei casi di radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Il vizio ricorre anche quando la motivazione, pur sovrabbondante, non attinga il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il giudice d’appello non può limitarsi a enunciare il proprio giudizio, ma deve descrivere il percorso cognitivo che lo ha condotto alla decisione.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per la mancata presentazione della dichiarazione relativa a un determinato anno d’imposta, con cui l’Ufficio aveva rideterminato tributi, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi in particolare del vizio di motivazione della pronuncia d’appello. L’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso. La questione approda così in Cassazione per la verifica della sufficienza della motivazione resa dal giudice di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale, lamentando l’assenza di ogni riferimento a quanto dedotto e prodotto nei gradi di merito e l’inidoneità della motivazione a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della decisione. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama la nozione consolidata di motivazione solo apparente: la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La mancanza di motivazione rileva sia nei casi di radicale carenza, sia quando si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Si è in presenza di motivazione apparente allorquando questa, pur materialmente esistente e talora contenutisticamente sovrabbondante, risulti costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Nel caso concreto la Commissione regionale, dopo aver sinteticamente riassunto in una sola pagina i fatti di causa e l’esito del primo grado, si era limitata ad affermare che i motivi d’appello andavano respinti, richiamando l’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale motivazione è in sé assertiva e contraddittoria, nel ritenere le scritture contabili sia valutabili sia, nello stesso tempo, disattendibili.
La Corte osserva che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti non è un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura nullità quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti. Il giudice d’appello non aveva fatto alcun riferimento, neppure implicito, alla fattispecie concreta, non chiarendo né il tipo di accertamento esperito dall’Ufficio, né le eccezioni opposte dal contribuente.
Quanto alle sanzioni, il solo rinvio all’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 rende incomprensibili le ragioni del decisum. Le presunzioni semplici risultano contraddittoriamente qualificate come prive del requisito della gravità, senza considerare gli elementi di precisione e concordanza. Difetta così la descrizione del contenuto dinamico della dichiarazione motivazionale. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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