Opzione per il regime ordinario IVA disancora la base imponibile dall’ISI (Cass. civ. Sez. 5 n. 18759 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA dovuta per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 TULPS, l’opzione per il regime ordinario di tassazione, esercitata ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, determina il disancoraggio della base imponibile IVA da quella forfettaria determinata ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI), rendendo l’imposta sul valore aggiunto non più inscindibilmente collegata e condizionata dalla disciplina dell’ISI. L’omessa dichiarazione dell’opzione può essere surrogata da facta concludentia del contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997, applicabile anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore per effetto della norma interpretativa di cui all’art. 4 della l. n. 342 del 2000.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, aveva svolto nell’anno d’imposta 2015 sia attività esenti da IVA, in quanto assoggettate al prelievo erariale unico (PREU), sia operazioni imponibili ai sensi dell’art. 110, comma 7, TULPS. L’Amministrazione finanziaria, con avviso di accertamento, contestava una maggiore IVA, rilevando che il volume d’affari dichiarato era inferiore a quello effettivo di euro 77.810,00. La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso, e l’esito negativo era confermato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 per non aver il giudice d’appello attribuito rilievo all’opzione per il regime ordinario di tassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza della società. Il thema decidendum riguardava le conseguenze dell’esercizio dell’opzione per il regime ordinario IVA sulla determinazione della base imponibile, che il giudice di merito aveva ritenuto dovesse comunque ancorarsi a quella stabilita ai fini dell’ISI.
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che per l’ISI il pagamento avviene in misura forfettaria, mentre l’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, nel prevedere per l’IVA la stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, riconosce alle singole imprese la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. La Corte ha precisato che tale regime speciale IVA è stato introdotto beneficiando della deroga prevista dall’art. 27 della sesta direttiva, finalizzata a semplificare la riscossione o evitare frodi o evasioni fiscali.
Valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha affermato la legittimità dell’ISI in quanto non configura un’imposta sulla cifra d’affari, e la propria pronuncia n. 14090/2024 che ha escluso la doppia imposizione, la Corte ha evidenziato come l’autonomia delle due imposte sia resa evidente proprio dal meccanismo di opzione. Da un lato, la possibilità di opzione è resa necessaria dalle norme dell’Unione, essendo il regime forfetario IVA derogatorio rispetto alla direttiva; dall’altro, la comunicazione alla SIAE dell’esercizio dell’opzione serve a consentire il disancoraggio dell’imposta dal regime forfettario dell’ISI. Ne consegue che l’IVA non può essere condizionata dall’ISI, versando la prima sotto vincoli di diritto unionale, derogabili solo nei limiti consentiti e sempre che sussista per il contribuente la possibilità di applicare il regime ordinario.
Quanto alle modalità, la Corte ha affermato che l’omessa dichiarazione di opzione può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997, che costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la detrazione forfetaria del 50% e la condanna alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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