Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13891 del 25.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, viceversa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra le due ipotesi è segnato dal fatto che solo la seconda censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. È onere del ricorrente svolgere specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’8 luglio 2024, confermava la decisione del Tribunale di Foggia e accoglieva la domanda del lavoratore, dipendente di un’agenzia regionale, diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per falsa attestazione della presenza in servizio e assenza ingiustificata, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice d’appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità sull’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, riteneva non provata l’effettività della condotta e, in ogni caso, non dimostrato il carattere doloso della stessa, escludendo la sussistenza di un intento fraudolento. Avverso tale decisione l’agenzia datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, sulla base delle risultanze processuali, il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere provata la condotta contestata sotto il profilo oggettivo e soggettivo e qualificare l’atteggiamento del lavoratore in termini di dolo e non di colpa, così da integrare la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario.

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo. Sotto l’apparenza della denuncia di una violazione di legge, la ricorrente intendeva in realtà confutare l’apprezzamento dell’esito dell’istruttoria cui era pervenuta la Corte territoriale, in ordine all’assolvimento dell’onere della prova sull’effettività della condotta nella sua consistenza oggettiva. La ricorrente non aveva neppure contestato, con specifica censura, la duplice conformità dell’esito del giudizio dei due giudici del merito sul profilo soggettivo della condotta, teso a escludere il dolo.

Il giudice di legittimità ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge presuppone un problema interpretativo della norma: la censura che investe la ricostruzione del fatto è proponibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti della normativa processuale applicabile. Il discrimine è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti Cass. n. 26033/2020, Cass. n. 3340/2019, Cass. n. 640/2019, Cass. n. 24155/2017).

È stato altresì ribadito che, nella deduzione del vizio di violazione di legge, è onere del ricorrente indicare non solo le norme assunte come violate, ma anche svolgere argomentazioni specifiche e intellegibili, intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020).

Nel caso di specie, l’agenzia ricorrente, pur deducendo la violazione dell’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, non aveva contestato l’interpretazione data alla disposizione dalla Corte territoriale e aveva svolto considerazioni volte a prospettare una diversa valutazione della prova documentale e delle dichiarazioni testimoniali rispetto a quella espressa dal giudice del merito. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *