Società di comodo e detrazione IVA: disapplicazione della soglia antielusiva (Cass. civ. Sez. V n. 14167 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui presume non operativa la società i cui ricavi non raggiungano la soglia ivi fissata escludendo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, contrasta con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE ed è disapplicabile dal giudice nazionale. La circostanza che la direttiva sia entrata in vigore solo in data 01.01.2007 non esclude l’obbligo di interpretazione conforme, poiché l’art. 9 corrisponde all’art. 4 della sesta direttiva 77/388/CE. Il comma 4-bis dell’art. 30, nella parte riferita alle operazioni rilevanti ai fini IVA e all’interpello disapplicativo, va pertanto letto alla luce della sentenza CGUE n. 341 del 7 marzo 2024, che vieta di negare la detrazione per il solo valore insufficiente delle operazioni poste in essere a valle.

Il Fatto

Una società contribuente, esercente attività di albergo-bar-ristorante, ha utilizzato in compensazione nel 2006 un credito IVA. L’Agenzia delle Entrate le ha contestato la natura di società non operativa, emettendo un atto di recupero ai sensi dell’art. 1, comma 421, legge n. 311 del 2004.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. Salerno, ha rigettato l’appello, ritenendo applicabile il termine dell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 e confermando la legittimità del rigetto dell’istanza di disapplicazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e concentra la decisione sul secondo, che censura la violazione dell’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994. Rileva che la questione si colloca nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulle società di comodo.

Il comma 4 dell’art. 30 esclude, per le società non operative, il rimborso e la compensazione dell’eccedenza di credito IVA. Il comma 4-bis consente alla società di chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o l’effettuazione delle operazioni rilevanti.

La Corte richiama la sentenza CGUE n. 341 del 7 marzo 2024, resa sul rinvio pregiudiziale, secondo cui gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che priva il soggetto passivo della detrazione per l’importo ritenuto insufficiente delle operazioni a valle. Il diniego è ammesso solo se, su elementi oggettivi, l’amministrazione dimostri un uso fraudolento o abusivo del diritto.

Su questa base la Corte aveva già precisato che l’art. 30 va disapplicato dal giudice nazionale, in conformità ai principi di neutralità e proporzionalità. Il Collegio completa il quadro osservando che, pur essendo la direttiva entrata in vigore il 01.01.2007, l’obbligo di interpretazione conforme riguarda anche le norme preesistenti, poiché l’art. 9 è rifusione dell’art. 4 della sesta direttiva 77/388/CE.

Ne consegue che la sentenza impugnata non è conforme a tali approdi. Il secondo motivo è accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sez. dist. Salerno, in diversa composizione, anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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