Prova di inerenza dei costi spetta al contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 14222 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, in caso di contestazione dell’ufficio sui costi portati in deduzione, il contribuente è tenuto a provare e documentare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa correlato all’attività esercitata. L’onere probatorio sull’inerenza è a carico del contribuente, mentre spetta all’Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria. L’inerenza va valutata in termini qualitativi e non quantitativi o utilitaristici, escludendo i costi collocati in una sfera estranea all’attività di impresa. La mera produzione di contratti di appalto non è sufficiente a dimostrare l’effettività dei costi quando l’ufficio ne contesti la genericità delle previsioni e la mancata coincidenza degli importi pattuiti con quelli dedotti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva rigettato il suo appello e parzialmente accolto quello incidentale della società contribuente. La controversia riguarda l’impugnativa di un avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno di imposta 2009.

L’ufficio aveva contestato, con il rilievo n. 7, l’indeducibilità dei costi per servizi prestati da una cooperativa sociale, ritenuti privi di certezza, determinabilità e inerenza, e, con i rilievi nn. 1 e 2, l’indeducibilità delle provvigioni corrisposte a due agenti. La C.t.r. aveva confermato l’indeducibilità delle provvigioni ma riconosciuto la piena deducibilità dei costi di cui al rilievo n. 7. L’Agenzia ricorre con un unico motivo; la società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denunzia la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo l’ufficio, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la produzione di due contratti di appalto conclusi con la cooperativa costituisse prova dell’effettività, entità e inerenza dei costi dedotti.

La Corte ribadisce che, in caso di contestazioni sui costi dedotti, il contribuente è tenuto a provare e documentare l’imponibile maturato, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione. L’onere probatorio è qualificato come originario, poiché sorge ancor prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa. Sul punto vengono richiamati Cass. n. 24880 del 2022, Cass. n. 18904 del 2018, Cass. n. 902 del 2020 e Cass. n. 22664 del 2024.

Quanto all’inerenza, la Corte precisa che essa esprime la relazione tra i costi e l’attività produttiva di reddito e che la prova incombe sul contribuente, mentre spetta all’Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria. La valutazione è qualitativa e non quantitativa o utilitaristica. Quando ritenga gli elementi dedotti mancanti, insufficienti o inadeguati, l’Amministrazione può contestare l’inerenza prospettando la carenza degli elementi di fatto oppure addurre ulteriori circostanze tali da escludere la correlazione con l’impresa, secondo quanto affermato da Cass. n. 3747 del 2025.

Nel caso esaminato, la C.t.r. ha definito genericamente il concetto di inerenza senza correlarlo al caso concreto e ha ritenuto sufficiente la produzione dei contratti, nonostante l’ufficio ne avesse contestato la genericità delle previsioni, l’omessa indicazione di orario, personale e turni, la mancata coincidenza degli importi pattuiti con quelli dedotti e la natura dell’attività svolta dall’appaltatrice. La sentenza va quindi cassata sul punto, con rinvio.

Il ricorso incidentale della società, volto a contestare l’indeducibilità delle provvigioni, è inammissibile perché tende a sollecitare una rivalutazione del merito: la C.t.r. ha congruamente motivato la genericità dell’incarico, l’assenza di contratto scritto, la mancanza di riscontro documentale e di regolare fatturazione, valutazione non censurabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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