Errore revocatorio escluso su punto controverso e domanda non proposta (Cass. civ. Sez. II n. 14274 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non è configurabile quando cade su un punto che ha costituito oggetto di controversia e di espressa pronunzia da parte del giudice, né quando riguarda un segmento di gestione che non è stato investito da alcuna domanda giudiziale. La verifica del giudice di legittimità si limita a controllare la coerenza della decisione impugnata con la nozione di errore revocatorio elaborata dalla giurisprudenza, restando estranea a tale scrutinio la diversa interpretazione della domanda originaria. Una volta intervenuto il sequestro giudiziario, l’obbligo di rendiconto grava sul custode in quanto tale e non può formare oggetto di domanda in senso tecnico, essendo irrilevante che la nomina sia caduta su una delle parti in causa.

Il Fatto

Una controversia ereditaria relativa alla gestione di un’azienda compresa nell’asse della comune genitrice oppone la ricorrente agli eredi della sorella. In primo grado il tribunale di Messina aveva rigettato la domanda di rendiconto; la Corte d’appello di Messina aveva confermato la decisione.

Contro tale sentenza la ricorrente aveva proposto istanza di revocazione per errore di fatto, che la Corte d’appello ha a sua volta rigettato con sentenza n. 647 del 2019, escludendo che l’errore denunziato rientrasse nell’ipotesi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Avverso questa pronunzia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria; gli eredi resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunzia violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato le vicende del sequestro giudiziario e la dichiarazione dei redditi della convenuta, dalla quale emergeva l’esercizio di un’attività aziendale della custode tale da giustificare l’obbligo di rendiconto.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il thema decidendum investito dalla denunzia riguardava la domanda di resa del conto nel periodo successivo all’apertura della successione, rigettata sul rilievo che nessuna gestione vi sarebbe stata, essendo tempestivamente intervenuti l’apposizione dei sigilli e poi il sequestro giudiziario.

La sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, che la gestione intercorsa tra apertura della successione e sequestro aveva formato oggetto di pronunzia e, dall’altro, che il profilo dell’obbligo di rendiconto per la gestione successiva al sequestro non aveva costituito oggetto di domanda. Tali considerazioni sono coerenti con la nozione di errore revocatorio precisata dalla giurisprudenza della Corte, che, per essere tale, non deve cadere su un punto controverso della decisione (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019).

La Corte aggiunge, in linea teorica, che una volta intervenuto il sequestro giudiziario l’obbligo di rendiconto grava sul custode in quanto tale e non può costituire oggetto di domanda in senso tecnico, essendo irrilevante che la nomina sia caduta su una delle parti in causa (Cass. n. 2004/23465). L’interpretazione della domanda originaria, di per sé, non integra violazione delle norme sull’errore revocatorio.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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