Inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di formula esecutiva (Cass. civ. Sez. I n. 14611 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, il decreto ingiuntivo opposto e revocato dal giudice ordinario, non munito di formula esecutiva, non è opponibile alla massa dei creditori. La statuizione che ne rileva la revoca e l’assenza di esecutività, ove non impugnata, rende inammissibile il motivo che pretenda l’ammissione del credito sulla base di quel titolo. È inoltre inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che deduca l’opponibilità di documentazione sottostante la domanda di ammissione senza indicare quali documenti rilevanti siano stati prodotti, risolvendosi altrimenti in una sollecitazione a rinnovata valutazione della prova, preclusa in sede di legittimità.

Il Fatto

Un condominio ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società e del suo socio, per spese condominiali ordinarie e straordinarie relative a trentaquattro appartamenti, oltre alle spese del procedimento monitorio. Il credito era stato oggetto di decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore degli immobili; l’opposizione si era conclusa con sentenza del giudice ordinario successiva alla dichiarazione di fallimento.

Il giudice delegato ha escluso il credito, ritenendo inopponibile la documentazione al fallimento. Il Tribunale di Crotone, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione confermando l’esclusione, sul rilievo dell’inopponibilità del decreto ingiuntivo in quanto opposto e revocato dalla successiva sentenza, nonché della documentazione prodotta a corredo. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 98 e 99 l. fall., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., sostenendo che la pendenza del giudizio ordinario sull’esistenza del credito non sia ostativa all’ammissione allo stato passivo e che il credito non fosse contestato.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che non è stata impugnata la statuizione secondo cui il decreto ingiuntivo è stato revocato dal giudice ordinario e non era munito della formula esecutiva. È da tale evento, osserva la Corte, che il decreto ingiuntivo diviene opponibile alla massa dei creditori, richiamando sul punto Cass., n. 8260/2024, Cass., n. 24157/2020, Cass., n. 21583/2018, Cass., n. 3987/2016, Cass., n. 1650/2014 e Cass., n. 6198/2009.

La Corte ha altresì giudicato inammissibile il profilo relativo alla dedotta opponibilità della sentenza del giudice ordinario allo stato passivo, non essendo stato dedotto che essa sia stata pronunciata dopo l’apertura del fallimento. Parimenti inammissibile è il profilo concernente l’opponibilità della documentazione sottostante la domanda di ammissione, sia per difetto di specificità, sia perché il motivo si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle prove preclusa in cassazione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2704 cod. civ., sostenendo che la documentazione prodotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe acquisito data certa opponibile ai terzi dal momento del deposito in sede giurisdizionale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il ricorrente omette di indicare quali documenti rilevanti sarebbero stati prodotti, facendo rinvio per relationem al decreto opposto, che utilizza una formulazione ellittica, senza che i documenti siano stati effettivamente allegati al ricorso.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di difese dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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