Giurisdizione tributaria sui vizi dell’atto di pignoramento derivanti dagli atti a monte (Cass. civ. Sez. V n. 14626 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto di pignoramento di crediti verso terzi, adottato ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, sia impugnato davanti al giudice tributario e il suo annullamento sia pronunciato in via consequenziale rispetto all’annullamento degli atti tributari prodromici, sussiste la giurisdizione tributaria. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, limitatamente alla parte in cui non ammette le opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c. avverso gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella, non esclude la giurisdizione del giudice tributario allorché i vizi dell’atto di pignoramento derivino dai vizi degli atti tributari a monte, quali l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento.

Il Fatto

Un agente della riscossione notificava alla contribuente un atto di pignoramento di crediti verso terzi con ordine di pagamento, redatto ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. L’atto richiedeva le medesime somme già portate dai prodromici avvisi di accertamento, che si assumevano regolarmente notificati.

La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario, deducendo anche l’omessa notifica della cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La C.T.P. di Enna accoglieva il ricorso e la C.T.R. della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, incentrato sulla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censura la sentenza impugnata per carenza di giurisdizione: essendo stato impugnato un atto di pignoramento di crediti verso terzi, la controversia spetterebbe al giudice ordinario.

La Corte ritiene il motivo infondato. Dalla sentenza di primo grado risulta che l’annullamento dell’atto di pignoramento è stato pronunciato in via consequenziale rispetto all’annullamento degli avvisi di accertamento prodromici, la cui impugnazione era stata trattata nella stessa udienza in cui venne deciso il ricorso contro l’atto di pignoramento.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Tale pronuncia non incide sul caso in esame. Sussiste infatti la giurisdizione tributaria quando i vizi dell’atto di pignoramento derivino dai vizi degli atti tributari a monte, come l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, secondo il principio affermato da Cass., Sez. U., n. 7822/2020.

Poiché i giudici tributari hanno annullato l’atto di pignoramento per la carenza dei presupposti atti tributari, il ricorso è rigettato. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente e dell’agente della riscossione esime il Collegio dal regolare le spese di lite. La Corte dà altresì atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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