Il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non opera per gli accertamenti esclusivamente bancari (Cass. civ. Sez. 5 n. 9729 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso, l’ispezione e la verifica dei locali destinati all’esercizio di un’attività e la successiva autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 costituiscono procedimenti distinti. Ne consegue che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 trova applicazione solo nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento sia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, e non quando l’accertamento si basi esclusivamente sulle risultanze bancarie, configurandosi come un “accertamento a tavolino”. In tale ultima evenienza, ferma restando la necessità del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati, da valutarsi alla luce della cd. prova di resistenza, il rispetto del termine di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente non è dovuto.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione del 31 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, titolare di una ditta individuale, due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2012 e 2014, emessi in data 20 dicembre 2018. Gli atti, fondati su indagini finanziarie condotte sui conti correnti del contribuente, accertavano maggiori imposte ai fini IRPEF, IVA e IRAP.

Impugnati gli avvisi, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava i ricorsi. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, invece, accoglieva l’appello del contribuente, annullando gli atti impositivi. Il giudice d’appello riteneva assorbente e decisivo il motivo relativo alla violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per essere stato l’avviso notificato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l’attività ispettiva si era articolata in due fasi: un accesso presso i locali dell’attività conclusosi con un nulla di fatto e una successiva fase di esame della documentazione e di indagini finanziarie svolta presso gli uffici, da qualificarsi come un vero e proprio “accertamento a tavolino”.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Essa ha chiarito che l’accesso presso i locali e le indagini bancarie sono procedimenti distinti e che la questione se l’accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia “misto” deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, infatti, trova applicazione solo in quest’ultimo caso, mentre per i tributi armonizzati occorre valutare il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale attraverso la prova di resistenza.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio la verifica della natura dell’accertamento. Con il secondo motivo, l’Agenzia lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalle ragioni d’urgenza indicate negli avvisi di accertamento a giustificazione dell’adozione anticipata.

La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto volto a sollecitare una revisione del merito della vicenda processuale e la rivalutazione delle risultanze probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento.

Nota della Redazione

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