Notifica cartella esattoriale e applicazione del tempus regit actum (Cass. civ. Sez. V n. 14735 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La validità della notificazione della cartella esattoriale va valutata alla stregua della legge vigente al momento del compimento dell’atto, in applicazione del principio del tempus regit actum, non derogato dall’indicazione di una diversa decorrenza della norma processuale. Le modifiche all’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, introdotte dall’art. 37, comma 27, lett. a), D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, non si applicano retroattivamente alle notifiche effettuate in data anteriore alla loro entrata in vigore. Ne consegue che la notifica mediante consegna a familiare convivente del destinatario, effettuata senza successivo invio di raccomandata informativa, è valida se posta in essere secondo i canoni della legge precedente. L’erronea applicazione della novatio legis a una notifica anteriore costituisce error in iudicando, con conseguente cassazione con rinvio anche per il riesame della prescrizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali.
Il giudice di appello aveva ritenuto non perfezionata la notifica della cartella esattoriale per omesso inoltro della raccomandata informativa, prevista dal c.d. C.A.N., e su tale presupposto aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria. La questione approda in Cassazione perché l’atto era stato notificato nel 2002, prima delle modifiche normative invocate dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139 cod. proc. civ., per avere la Corte di giustizia tributaria affermato il mancato perfezionamento della notifica per carenza della raccomandata informativa. La doglianza è fondata.
La Corte rileva che la notifica è stata effettuata nel 2002, dunque prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, all’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. Tali modifiche hanno introdotto la lettera b-bis), che prevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata informativa, pacificamente non avvenuto.
Le modifiche sono entrate in vigore il 4 luglio 2006 e trovano immediata efficacia solo per gli atti compiuti successivamente alla loro vigenza. In applicazione del principio del tempus regit actum — non derogato dalla stessa legge n. 248/2006 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della norma processuale — la notificazione del 30 agosto 2002, mediante consegna a familiare convivente del destinatario senza successivo invio di raccomandata, non poteva ritenersi caducata dai successivi mutamenti legislativi, essendo stata validamente posta in essere secondo i canoni della legge precedente. Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 1635/2017, Cass. n. 5925/2016, Cass. n. 17570/2013).
Errano dunque i giudici d’appello nell’applicare la novatio legis anche a una notifica effettuata prima della sua entrata in vigore. All’accoglimento del primo motivo consegue, per assorbente connessione, l’accoglimento del secondo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992, 50 d.P.R. n. 602/1973 e 2945 cod. civ.: i giudici di merito dovranno procedere a nuovo esame del decorso del termine di prescrizione — nella specie decennale, trattandosi di crediti erariali — tenendo conto della validità della notifica della cartella.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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