Debiti ereditari pro quota per tasse automobilistiche e notifica diretta (Cass. civ. Sez. V n. 14733 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tasse automobilistiche non trova applicazione la solidarietà dei coeredi prevista dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi, dall’art. 36 d.lgs. n. 346/1990 per l’imposta di successione e dall’art. 57 d.P.R. n. 131/1986 per l’imposta di registro. Trova invece applicazione la regola comune della ripartizione pro quota dei debiti ereditari di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., con conseguente riduzione dell’intimazione di pagamento in ragione della quota spettante a ciascun erede. La notifica dell’atto fiscale eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento segue le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, con la conseguenza che non è necessario l’invio della raccomandata informativa. Il difetto di pronuncia sulla domanda subordinata integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dell’intimazione di pagamento per mancato pagamento di tasse automobilistiche. La concessionaria resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.

Il ricorso si articola in tre motivi: violazione delle norme sulla notifica degli atti fiscali tramite raccomandata per atti giudiziari senza comunicazione di avvenuto deposito; mancata interruzione della prescrizione triennale per invalidità della notifica; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa all’applicazione dell’art. 752 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è disatteso. La Corte ribadisce che la verifica della modalità di esecuzione della notifica — diretta o tramite ufficiale giudiziario — costituisce accertamento di fatto non sindacabile in cassazione sotto il canone dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nel merito, qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non la legge n. 890/1982; non è pertanto necessario l’invio della raccomandata informativa.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019) che ha giustificato la forma semplificata di notificazione in ragione della funzione pubblicistica volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale. Cita inoltre Cass. n. 9866 del 2024, Cass. n. 28872 del 2018 e Cass. n. 1686 del 2023. La doglianza è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.

Il rigetto del primo motivo travolge il secondo, che presuppone l’invalidità della notifica quale causa di mancata interruzione della prescrizione.

Il terzo motivo è invece fondato. Il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto assorbita la domanda subordinata sull’applicazione dell’art. 752 cod. civ., omettendo di pronunciarsi. La Corte afferma che, in mancanza di norme speciali derogatorie, deve applicarsi la comune regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ. (Cass. n. 18451 del 2016, n. 22426 del 2014, n. 780 del 2011).

Non operano, per le tasse automobilistiche, né la solidarietà dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, riservata alle imposte sui redditi, né quella dell’art. 36 d.lgs. n. 346/1990, dettata per l’imposta di successione, né quella dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, riferita all’imposta di registro. La sentenza è pertanto cassata e, decidendo nel merito, il debito è ridotto in ragione della quota ereditaria spettante. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *