Improcedibile il ricorso se depositata copia uso studio sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 20194 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente depositi, in luogo della copia autentica della sentenza impugnata prevista a pena di improcedibilità dall’art. 369, commi 1 e 2, n. 2), cod. proc. civ., una semplice copia “uso studio” priva dell’attestazione di conformità all’originale. L’adempimento risponde a esigenze di certezza della conformità della copia all’originale e non è particolarmente complesso. La declaratoria opera anche se nemmeno la parte controricorrente abbia depositato copia autentica, poiché il vizio attinge il ricorso principale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per preteso contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost.

Il Fatto

La vicenda muove da una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una titolare di impresa individuale operante nel settore dei servizi funebri. La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per la sottofatturazione delle prestazioni rese nell’anno 2009, rideterminando con metodo induttivo puro il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale riforma, riduceva del 40% il reddito accertato, rilevando che l’accertamento era stato limitato a un numero di operazioni non congruo e non trovava conferma l’operatività del metodo induttivo, a fronte di scritture contabili regolari. Contro tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso, assorbendo l’esame dei due motivi. Il collegio richiama l’art. 369, commi 1 e 2, n. 2), cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, insieme alla copia autentica della decisione impugnata e alla relazione di notificazione.

Dall’esame dell’incarto processuale emerge che la ricorrente ha depositato una semplice copia “uso studio” della sentenza della CTR, priva dell’attestazione di conformità all’originale. La circostanza trova conferma nella certificazione rilasciata dalla Cancelleria, acquisita al fascicolo d’ufficio.

La Corte richiama il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui il ricorso è improcedibile quando, in luogo della copia autentica, sia depositata una copia “uso studio” priva del visto di conformità, citando Cass. n. 1949/2022, Cass. n. 19125/2018, Cass. n. 16498/2016 e Cass. n. 22108/2006.

Il collegio ricorda inoltre che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. è stata dichiarata manifestamente infondata: la norma mira a garantire le esigenze di certezza della conformità della copia all’originale, stabilisce un adempimento non particolarmente complesso, non contrasta con il giusto processo e non ostacola l’esercizio del diritto di difesa.

Poiché nemmeno la controricorrente ha depositato copia autentica della decisione gravata, la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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