Travisamento della prova sulla tariffa Tarsu e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 14785 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa sui rifiuti solidi urbani, la censura di travisamento della prova è ammissibile in cassazione anche quando sussista la doppia conforme, ove i giudici di merito abbiano fondato le rispettive decisioni su valutazioni diverse ed eterogenee, sì che il vizio non intercetta il divieto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. Il motivo che, sotto l’egida della violazione di legge, riproponga rilievi di natura fattuale è invece inammissibile, perché maschera un improprio terzo grado di merito. L’omessa considerazione della documentazione sulla qualificazione delle superfici e sulle tariffe approvate è decisiva ai fini della misura dell’imposizione.
Il Fatto
Il Comune ha richiesto a una società il pagamento di 19.411,18 € a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2010, mediante sollecito. La società ha contestato la pretesa, deducendo il difetto di legittimazione passiva, per essere i locali detenuti da altra società sin dal 2001, e l’applicazione di tariffe non coerenti con la destinazione delle aree.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione regionale ha respinto l’appello, sul rilievo della mancata presentazione della denuncia di variazione e della non corrispondenza tra le tariffe dedotte e l’elenco dell’avviso 2009. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 63, 70, 71 e 76 d.lgs. n. 507/1993 e il travisamento della prova, assumendo che i giudici di merito avevano omesso di esaminare il documento di voltura dell’utenza del 2002. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la doglianza è stata costruita non sull’erronea interpretazione delle disposizioni, ma quale conseguenza del dedotto travisamento dei fatti, così riproponendo questioni di merito.
L’inammissibilità permane anche sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché la censura non supera la preclusione della doppia conforme: entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la soggettività passiva in assenza di una denuncia di variazione specifica, veicolata con le forme amministrative previste.
Con il secondo motivo la società ha lamentato la mancata valutazione della documentazione prodotta, dalla quale emergeva la difformità tra la pretesa del 2010, con cui le unità negoziali erano state qualificate uniformemente come locali negozi, e la suddivisione per destinazione operata nel 2009 con la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 1° aprile 2010.
La Corte ha accolto il motivo nella parte relativa al travisamento della prova. Le violazioni di legge restano infatti assorbite dalle riflessioni spese sul primo motivo. Quanto al resto, la censura è ammissibile perché le valutazioni dei giudici di merito sono risultate diverse ed eterogenee: il primo giudice aveva motivato il rigetto sull’assenza di richiesta di differenziazione, il giudice regionale sulla mancata corrispondenza tra tariffe. Il motivo, quindi, non intercetta il divieto della doppia conforme, risultando chiaro il travisamento.
Dalla documentazione emerge che il Comune, per il 2009 e il 2010, aveva effettivamente suddiviso le aree secondo la diversa destinazione, applicando per ciascuna una distinta tariffa. La Commissione regionale ha travisato tale risultanza, decisiva ai fini della misura dell’imposizione: stabilita per il 2009 in 10.953,00 €, mentre per il 2010 la richiesta è stata di 19.406,00 €, superiore a quella derivante dalle tariffe approvate, pari a 12.400,95 € annua. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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