Vecchi iscritti a vecchi fondi: riliquidazione ex art. 20 t.u.i.r. non divenuta inutilizzabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 4848 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, la disciplina di cui all’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005 non ha reso definitivamente inutilizzabile il criterio di riliquidazione dell’IRPEF previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 917/1986, ma ha soltanto sostituito tale criterio con i diversi metodi di calcolo indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007, per i soggetti che risultino iscritti, antecedentemente al 29 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992. A tali “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006, sicché l’ufficio finanziario conserva il potere di riliquidare l’imposta secondo la disciplina previgente, ancorché non possa più avvalersi del criterio dell’aliquota media dei cinque anni precedenti. È inammissibile il ricorso incidentale condizionato con cui la parte vittoriosa nel merito sollevi questioni rimaste assorbite, potendo le stesse essere riproposte dinanzi al giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
Il Fatto
Un contribuente, pensionato di un istituto di credito e iscritto dal 1972 a un fondo previdenziale integrativo, impugnava la cartella di pagamento notificata all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenzia delle Entrate riliquidava l’IRPEF dovuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogategli in forma di capitale nell’anno 2005. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione, ritenendo che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005, l’Amministrazione Finanziaria non fosse più legittimata a procedere alla riliquidazione per le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, scrutinata la questione, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 19732/2023 e Cass. n. 14273/2024) e affermando che la CTR aveva fornito un’interpretazione non corretta della disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 252/2005. Secondo la Corte, l’art. 23, comma 5, nel non consentire la riliquidazione prevista dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 917/1986 per le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007, non determina l’estinzione del potere impositivo, ma solo l’inutilizzabilità del criterio di calcolo basato sull’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti.
Il Collegio ha precisato che, in forza del comma 7, lett. b), dell’art. 23 del d.lgs. n. 252/2005, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, ai montanti delle prestazioni maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data. Ne consegue che l’Amministrazione Finanziaria ben può procedere alla riliquidazione dell’imposta secondo i metodi di calcolo previsti dalla disciplina previgente e precisati nella circolare n. 70/E del 2007, sempre che il contribuente non abbia esercitato l’opzione per il nuovo regime agevolato introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005.
Con riguardo al ricorso incidentale condizionato proposto dal contribuente, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, sia per la tardività della notifica, sia perché, secondo il consolidato orientamento di legittimità, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con cui la parte vittoriosa sollevi questioni rimaste assorbite nel merito, potendo queste essere riproposte in sede di rinvio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandato anche l’esame delle questioni assorbite e la pronuncia sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.