Spese di lite liquidate cumulativamente per tutti i gradi: necessaria distinzione (Cass. civ. Sez. V n. 14788 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e le ragioni per le quali le richieste contenute nelle note spese siano state eventualmente ridotte. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La motivazione apparente ricorre solo quando il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o non ne compia la disamina logico-giuridica; non è tale la motivazione che, pur sintetica, espliciti le ragioni della decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello della società incorporante, avverso la decisione di primo grado sfavorevole.
La controversia ha ad oggetto avvisi di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro e sanzioni, relativi ad acquisizioni, nell’anno 2005, di rami aziendali da tre società. La società resiste con controricorso e chiede la condanna dell’Agenzia per abuso dello strumento processuale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata, assumendo che il giudice di rinvio avrebbe affermato il difetto di prova della pretesa tributaria con mere affermazioni apodittiche. La Corte respinge la censura: ricorre motivazione omessa o apparente solo quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi dai quali ha desunto il proprio convincimento, ovvero, pur individuandoli, non ne compia la disamina logico-giuridica, sì da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.
Nel caso di specie la Commissione regionale ha ritenuto, con approfondita motivazione, che la pretesa fiscale non era sostenuta da idonei elementi di prova, rilevando l’errata determinazione del valore delle aziende, l’insufficienza dei parametri valutativi e l’irrilevanza del campione utilizzato. Si tratta di motivazione che esplicita le ragioni della decisione e non può dirsi meramente apparente: gli eventuali profili di apoditticità o contraddittorietà non la viziano in modo così radicale da escluderne l’idoneità a soddisfare il must motivazionale.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 26/4/1986 n. 131, sostenendo l’attendibilità delle perizie prodotte. La Corte dichiara il motivo inammissibile: sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, la ricorrente rappresenta in realtà la non condivisione della valutazione in fatto delle risultanze istruttorie, contrapponendo le proprie argomentazioni difensive e chiedendo un inammissibile riesame del giudizio di fatto, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.
Con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione della disciplina delle spese processuali per aver la Commissione liquidato cumulativamente, con importo unico, le spese di tutti i gradi del giudizio. La doglianza è fondata: il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari per ciascun grado, perché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo e le ragioni di eventuali riduzioni.
La sentenza impugnata, liquidando in via cumulativa le spese di tutti i gradi, non si è conformata a tale consolidato orientamento, con conseguente cassazione limitata al motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è rigettata, perché la condanna per abuso del processo non è disgiungibile dalla soccombenza e presuppone l’accoglimento totale della domanda.
Nota della Redazione
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