Giudicato sui rapporti di durata e limite della sopravvenienza normativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15065 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, munito di vis imperativa e indisponibile per le parti, va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche, l’autorità del giudicato impedisce il riesame delle questioni già risolte con provvedimento definitivo e spiega efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. L’unico limite è una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Ne consegue che la norma di interpretazione autentica intervenuta prima della definizione del giudizio di rinvio, ove ne sia stata esclusa l’applicazione al rapporto dedotto, non consente di riaprire la questione in un separato giudizio per i periodi successivi.
Il Fatto
La ricorrente, già lettore di madrelingua straniera presso un ateneo con reiterati contratti a termine, aveva ottenuto in un primo giudizio il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto, definito con verbale di conciliazione. Un secondo giudizio, relativo alle differenze retributive per il periodo successivo, si era concluso con la condanna dell’Università al pagamento di una somma quantificata fino al 31 dicembre 2008, assumendo come riferimento il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito.
La lavoratrice ha quindi agito per ottenere l’applicazione del medesimo criterio anche per il periodo 2009-2017, in luogo dell’assegno ad personam riconosciutole. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello ha confermato, escludendo che il precedente giudicato estendesse il proprio effetto alla pretesa di definitivo aggancio retributivo, con riguardo all’intervento della norma di interpretazione autentica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio per cui il giudicato esterno, in quanto provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi. La sua interpretazione va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità degli errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge, richiamando Cass. Sez. U n. 11501 del 2008 e Cass. Sez. III n. 30838 del 2018.
Dall’ordinanza n. 10299 del 2016 emerge che il motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2123 del 2013 fu ritenuto inammissibile perché non risultava censurato il passaggio argomentativo che escludeva l’applicazione della disposizione sull’estinzione del giudizio, per il contrasto dell’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 con i principi della giurisprudenza europea. La decisione del 2013 è così passata in giudicato nella parte in cui ha espressamente escluso l’applicazione di tale norma anche per il periodo successivo al 1° novembre 1994, in virtù del consolidamento della situazione antecedente.
La Corte ritiene quindi non conforme al canone dell’interpretazione letterale il convincimento della sentenza impugnata, secondo cui le precedenti pronunce avrebbero ritenuto inapplicabile l’art. 26 solo in relazione all’eccezione di estinzione ope legis, senza affrontare la portata sostanziale della norma. Alla data di definizione del giudizio di rinvio la norma di interpretazione autentica era già intervenuta e il giudice di merito ne aveva inequivocabilmente escluso l’applicazione al rapporto dedotto.
Trova dunque applicazione il principio per cui, nei rapporti di durata, il giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite della sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto, principio affermato in tema di lettori anche da Cass. Sez. L n. 20765 del 2018. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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