La mancata produzione del contratto collettivo integro rende improcedibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7593 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che denunci la violazione o falsa applicazione delle clausole di un contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il ricorrente non depositi il testo integrale del contratto collettivo, essendo insufficiente la produzione del solo estratto recante le disposizioni invocate. La censura che solleciti una rilettura delle deposizioni testimoniali è inammissibile, poiché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo concerne esclusivamente un preciso accadimento storico e non la valutazione complessiva del materiale istruttorio, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come modulati dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non assistiti da un regime di stabilità reale, il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale, aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’inquadramento nella qualifica di caporedattore e condannato la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive. La società proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, concernenti l’interpretazione delle declaratorie contrattuali, l’omesso esame di risultanze istruttorie e la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il primo motivo, diretto a censurare l’interpretazione delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il ricorrente, infatti, aveva depositato soltanto il testo di alcuni articoli del CCNL, senza produrne il testo integrale e senza indicare se e dove tale documento fosse reperibile nel giudizio di merito. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 20075 del 2010, secondo cui l’onere imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. ha ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già il solo estratto delle disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo nazionale di riferimento, in conformità alla funzione nomofilattica della Corte.
La Corte ha altresì escluso che la mancata considerazione delle risultanze istruttorie potesse essere ricondotta al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché tale vizio attiene all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non alla valutazione complessiva delle prove, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo, che sollecitava una rilettura delle deposizioni testimoniali, è stato pertanto dichiarato inammissibile, configurandosi come una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. Sez. Lav. n. 26246 del 2022, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità, mancando della predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata. Ne consegue che, per tutti i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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