Requisiti ex art. 366 c.p.c. e produzione del CCNL per la censura dell’inquadramento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7546 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando mescola e sovrappone ragioni eterogenee, prospettando congiuntamente le diverse ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto non è possibile scindere le ragioni poste a sostegno dei distinti vizi. Inoltre, la parte che denuncia la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo di diritto privato ha l’onere di produrre il testo integrale del contratto stesso, anche mediante la riproduzione della clausola rilevante, indicando il luogo di acquisizione della fonte nei precedenti gradi di giudizio, a pena di inammissibilità della censura.
Il Fatto
La società aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’inquadramento come dirigente e il diritto al risarcimento per demansionamento. La Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva rigettato nel merito la domanda principale, ritenendo infondata la qualifica dirigenziale, e aveva considerato abbandonata la domanda subordinata di riconoscimento della qualifica di quadro, non riproposta espressamente in appello.
Il lavoratore ricorreva in cassazione con cinque motivi, lamentando la violazione dell’art. 1 del CCNL 24.11.2009 per i dirigenti industriali e l’omesso esame del dedotto investimento nelle funzioni di case manager.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto evidenziato come i primi tre motivi fossero inammissibili in quanto caratterizzati da una promiscuità tra il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame circa un fatto decisivo. La tecnica redazionale del ricorso non consentiva di separare le censure, rendendo impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso.
Con particolare riferimento alle doglianze sull’inquadramento dirigenziale, la Corte ha ricordato che nel lavoro privato la conoscenza del contratto collettivo da parte del giudice di legittimità è consentita solo mediante l’iniziativa della parte. È necessario produrre il testo integrale del CCNL, quantomeno riproducendo la clausola su cui la censura si fonda, e precisare la fase processuale e il fascicolo in cui la produzione è avvenuta. Nel caso in esame, il ricorrente non aveva prodotto il CCNL né aveva indicato dove fosse reperibile il suo testo integrale, rendendo la censura priva dei requisiti di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
La Corte ha inoltre rigettato la censura relativa all’omesso esame del “formale investimento” quale case manager, rilevando che tale circostanza era stata ampiamente considerata dal giudice di merito e che il ricorrente, in realtà, contrapponeva una propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella operata dalla Corte territoriale, tentando una inammissibile rivalutazione dei fatti.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo riguardante la mancata riproposizione della domanda subordinata di qualifica di quadro. Essendo la pronuncia fondata su due distinte rationes decidendi, autonomamente sufficienti a sostenerla, il ricorrente avrebbe dovuto censurarle entrambe. Non avendo utilmente aggredito la prima, relativa all’abbandono della domanda per mancata riproposizione, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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