Estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 15111 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione in materia tributaria, la sopravvenuta definizione conciliativa della lite intervenuta fuori udienza tra le parti, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, determina la cessazione della materia del contendere e impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. La relativa istanza, formulata da entrambe le parti e documentata mediante deposito dell’accordo, non richiede l’esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti. Le spese di lite sono compensate quando la conciliazione sia espressione dell’accordo delle parti sulla definizione del rapporto, che priva di interesse la prosecuzione del giudizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda origina da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per maggiori II.DD. e IVA, con relative sanzioni e interessi, e di un socio per maggiore IRPEF e addizionali, in relazione a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. Dagli accertamenti emergeva che la società era cliente di due fornitori il cui volume d’affari risultava anomalo, con contratti privi di firma, addebiti per periodi di mancata consegna e costi non economici.

La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva accolto il ricorso dei contribuenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Ufficio ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta una definizione conciliativa della lite. Con note di deposito del 25 e 26 marzo 2025 entrambe le parti hanno depositato copia dell’accordo conciliativo fuori udienza, sottoscritto in data 24 marzo 2025 ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, formulando contestualmente istanza di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La Corte non esamina i motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla sopravvenuta definizione del rapporto. La conciliazione, confermata dalle risultanze documentali prodotte da entrambe le parti, priva di oggetto la controversia e rende superflua ogni pronuncia sul merito delle censure.

L’istanza è quindi accolta: il processo è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione, essendo tale l’accordo delle parti. Si tratta di esito coerente con la natura negoziale della definizione, che esclude l’applicazione dei criteri ordinari di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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