Compensi per cessione diritti d’autore dell’amministratore: accertamento inammissibile se non prova la fictio (Cass. civ. Sez. 5 n. 20680 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il corrispettivo percepito da un amministratore per la cessione del diritto d’autore su un’opera dell’ingegno costituisce reddito assimilato a quello di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) t.u.i.r., qualora l’attività non sia svolta nell’esercizio di impresa commerciale. L’accertamento che riqualifichi detti proventi come compensi per la carica sociale, fondandosi su presunzioni relative alla presunta “commistione” con l’attività d’impresa, deve essere assistito da prove concrete e specifiche. In sede di legittimità, la censura che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, miri a rivalutare il materiale istruttorio e a contrapporre un diverso apprezzamento di fatto rispetto a quello del giudice di merito è inammissibile. L’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono attività riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e priva di vizi logici.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno 2016, le somme percepite da un contribuente, socio e amministratore di una società a responsabilità limitata operante nel settore della misurazione del suono. L’Ufficio riteneva che i corrispettivi, formalmente imputati dalla società alla cessione di diritti d’autore, costituissero in realtà il compenso per l’attività di amministratore svolta dal contribuente.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze accoglieva il ricorso, ritenendo che la presunzione dell’Ufficio non fosse supportata da prove concrete. La sentenza veniva confermata in appello. Il giudice di secondo grado evidenziava che il contribuente non aveva mai ricevuto compensi per la carica, che non vi era coincidenza tra i beni commercializzati dalla società e l’apporto intellettuale dell’amministratore, e che la cessione del diritto d’autore si inquadrava in un rapporto di collaborazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, investita del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato il motivo inammissibile. L’Ufficio denunciava la violazione degli artt. 50, comma 1, lett. c-bis) e 53, comma 2, lett. b) t.u.i.r., nonché dell’art. 12-bis, legge n. 633 del 1941, sostenendo la mancanza del presupposto dell’estraneità dei proventi all’attività di impresa e la natura fittizia della cessione dei diritti d’autore.
La Corte ha rilevato che il giudice di appello, sulla base dei documenti, delle argomentazioni delle parti e di una consulenza tecnica di parte, ha accertato che il contribuente aveva effettivamente percepito i compensi in ragione della cessione dei diritti d’autore. La sentenza impugnata ha smentito in fatto l’assunto dell’Amministrazione, escludendo la coincidenza tra i beni commerciati dalla società e l’apporto intellettuale del contribuente.
Tale accertamento, ha precisato la Corte, si sottrae al sindacato di legittimità. L’attività di interpretazione del materiale istruttorio e la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti sono riservate al giudice di merito. Il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, contrapponendo una propria diversa valutazione. Le censure formulate dall’Agenzia, pur se veicolate formalmente come violazioni di legge, erano nella sostanza preordinate a un nuovo esame del merito.
In applicazione del principio di soccombenza, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente. Conformemente alla decisione sulla proposta di definizione accelerata, ha inoltre condannato l’Agenzia al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., come richiamato dall’art. 380-bis c.p.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 50 TUIR – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 53 TUIR – Redditi di lavoro autonomo