IRBA: la legittimazione passiva all’azione di rimborso è esclusiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 7448 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva nell’azione di rimborso spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, non alla Regione che ha incassato il tributo. La natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali, comporta che la Regione sia priva di legitimatio ad causam. Il relativo difetto, rientrando tra i vizi cd. qualificati afferenti alla potestas iudicandi, è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, senza che la mancata statuizione nei precedenti gradi determini un giudicato implicito.
Il Fatto
La società contribuente chiedeva alla Regione Piemonte il rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), versata per i periodi d’imposta 2019 e 2020. A seguito del rigetto dell’istanza, la contribuente impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, che accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, riformando la pronuncia di prime cure, accoglieva invece l’appello della Regione.
La Regione Piemonte proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, deducendo cinque motivi. La contribuente resisteva con controricorso. Successivamente, veniva comunicata alla ricorrente la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della Regione, cui seguiva opposizione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando preliminarmente il ricorso, rileva d’ufficio la carenza di legitimatio ad causam della Regione Piemonte all’erogazione del rimborso richiesto per l’IRBA. Il tributo, istituito dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, è stato successivamente regolato dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995, che ha attribuito agli uffici tecnici di finanza le funzioni di accertamento e liquidazione, mantenendo l’Agenzia delle Dogane titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali.
La Corte osserva che nessuna competenza è residuata alle Regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributo. La mera destinazione finale del gettito a favore delle Regioni non costituisce elemento sufficiente a indirizzare le istanze di rimborso direttamente all’ente territoriale. La legittimazione passiva è pertanto esclusiva dell’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. La Corte dà continuità alla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto, citando Cass. n. 3098 del 2025 e le conformi pronunce del medesimo anno.
Quanto alla rilevabilità del vizio, la Corte afferma che il difetto di legitimatio ad causam integra un presupposto processuale, rientrando tra i vizi cd. qualificati, poiché afferente ai presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo sotto il profilo della potestas iudicandi. Tali vizi possono essere rilevati, per la prima volta, anche nel giudizio di legittimità, in quanto la mancata statuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio è insuscettibile di determinare un giudicato implicito sulle questioni, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025.
Al rilievo officioso in sede di legittimità consegue una decisione di cassazione sostitutiva, che non si pronuncia solo sulla domanda di cassazione ma ha contenuto di declaratoria sulla domanda di prime cure. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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