Prove penali di assoluzione inutilizzabili nel processo tributario per diversità di annualità (Cass. civ. Sez. V n. 15262 del 08.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario, ai sensi dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, solo se pronunciata nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione, con riferimento alla medesima annualità d’imposta. Il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015 è legittimo quando la denuncia, pur diretta verso soggetti diversi, contenga un riferimento al contribuente e all’evasione fiscale, emergente dalla ricostruzione dei movimenti finanziari. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento si distingue dall’onere probatorio dell’Amministrazione, che può essere assolto anche mediante le notizie di reato.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con ripresa a titolo di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, relative a fatture emesse da una società fornitrice. La Commissione tributaria provinciale annullava parzialmente l’atto; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate quanto alla tempestività dell’atto impositivo.
La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, depositando altresì memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con due sentenze penali di assoluzione, invocando l’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015: la denuncia riguardava soggetti diversi e reati non previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato il riferimento alla società contribuente e all’evasione fiscale emergente dai movimenti finanziari con le società coinvolte.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, per la mancata indicazione degli esiti della rogatoria presso l’autorità di San Marino e delle dichiarazioni dei vettori. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ribadito la distinzione tra l’onere di motivazione del PVC, adeguatamente assolto, e l’onere probatorio dell’Agenzia, soddisfatto anche mediante le notizie di reato del 2012 e del 2014, nelle quali sono analiticamente indicati gli esiti delle indagini svolte all’estero.
Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 54 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per difetto di prova sulla conoscenza o conoscibilità della fittizietà delle operazioni in capo al destinatario. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando i propri orientamenti (Cass. n. 9851 del 2018, Cass. n. 27566 del 2018, Cass. n. 15369 del 2020) e rilevando che la sentenza impugnata aveva ricostruito il quadro indiziario sia sulla natura soggettivamente inesistente delle operazioni sia sull’elemento soggettivo di conoscenza della società.
Quanto all’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte ha escluso il rilievo delle sentenze penali di assoluzione prodotte: i capi di imputazione non contengono riferimento all’anno d’imposta 2008, oppure riguardano una condotta realizzata negli anni 2015-2016, non riferibile all’annualità oggetto di accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.