Operazioni soggettivamente inesistenti: motivazione dell’avviso e art. 21 bis (Cass. civ. Sez. V n. 15263 del 08.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti è motivato quando riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di allegare i verbali prodromici delle verifiche, purché ne siano esposti in modo dettagliato natura delle operazioni, soggetti coinvolti e dichiarazioni assunte. La valutazione circa l’idoneità dimostrativa di tale apparato è accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Le sentenze penali di assoluzione producono efficacia di giudicato nel processo tributario, ai sensi dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, solo se irrevocabili, pronunciate in seguito a dibattimento, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali. Restano irrilevanti la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e le pronunce relative a differenti annualità o emittenti.

Il Fatto

Una società contribuente impugna un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato l’IVA per l’anno d’imposta 2009, contestando la deducibilità dei costi afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie parzialmente l’appello della società, limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni, e respinge nel resto le doglianze contro l’atto impositivo.

Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per difetto di motivazione e degli artt. 54 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 con riguardo alla prova dell’inesistenza soggettiva. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; la ricorrente deposita memoria, allegando due sentenze penali di assoluzione per invocare l’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censura la parte della sentenza in cui si afferma che l’avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, sostenendo che né l’avviso né il PVC indicherebbero il contenuto delle rogatorie e delle dichiarazioni dei vettori, ma si limiterebbero a menzionarli.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e tende a ottenere una rivalutazione dei fatti estranea al sindacato di legittimità. La CTR, con valutazione di merito insindacabile, ha ritenuto che l’amministrazione abbia adempiuto all’onere di motivazione, esponendo in modo dettagliato la descrizione dei recuperi, la natura delle operazioni inesistenti, i soggetti coinvolti e le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la prova dell’inesistenza soggettiva, rilevando che le intercettazioni, eseguite nel 2013, nulla proverebbero per l’anno 2009 e che gli altri elementi confermerebbero solo che i beni esistevano e che il fornitore acquistava in nero. Anche tale motivo è inammissibile: la sentenza impugnata, in conformità agli orientamenti della Corte (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020), ha riscontrato sia il carattere soggettivamente inesistente delle fatture sia la partecipazione della ricorrente al sistema simulatorio. Il motivo non si confronta con tale duplice accertamento di fatto.

Quanto alle sentenze penali prodotte in memoria, la Corte ne esclude la rilevanza ai sensi dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000. Nella prima pronuncia il capo d’imputazione relativo all’impiego di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per l’anno 2009 è oggetto di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione: ipotesi non riconducibile alla norma, che menziona espressamente l’assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. L’assoluzione sul capo relativo all’associazione per delinquere, inoltre, non si estende ai capi interessati dalla prescrizione. La seconda sentenza concerne invece una condotta realizzata negli anni 2015-2016 e non indica il fornitore tra le emittenti delle fatture per operazioni inesistenti, risultando estranea all’annualità oggetto dell’avviso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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